Sostituzione dei teli con vetrate amovibili non integra nuova costruzione (Cons. Stato n. 3449 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle chiusure verticali avvolgibili di una pergotenda con vetrate panoramiche amovibili, permanendo la tenda quale elemento di copertura e la struttura di sostegno in profili metallici, non altera natura e funzione dell’opera e non integra una nuova costruzione. Il giudicato che ha riconosciuto la legittimità dell’originaria pergotenda non legittima gli interventi successivi, che restano autonomamente valutabili. Tuttavia, ove le modifiche siano prive di rilevanza sostanziale e l’opera mantenga la funzione di migliore fruibilità dello spazio esterno, non è necessario il permesso di costruire e l’ordine di demolizione fondato sulla sua assenza è illegittimo. Il giudizio non verte sulla qualificazione dell’intera opera, ma sull’impatto delle aggiunte rispetto al manufatto già riconosciuto legittimo.

Il Fatto

La società appellante gestisce un’attività di somministrazione e utilizza un terrazzo di pertinenza, sul quale aveva installato una pergotenda. Con sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1934/2019, passata in giudicato, era stata annullata una precedente ordinanza di demolizione, sul presupposto che l’opera fosse qualificabile come pergotenda precaria e non necessitasse di titolo abilitativo.

A seguito di un sopralluogo del 15 gennaio 2025, l’ufficio tecnico comunale ha rilevato la sostituzione delle chiusure laterali in teli plastificati con vetrate scorrevoli in metallo e vetrocamera, la posa di un pavimento e di un grigliato ornamentale e la presenza di impianti stabili. Il Comune ha quindi emesso l’ordinanza di demolizione n. 112/2025, qualificando il manufatto come nuova costruzione in zona vincolata. Il TAR ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello, deducendo la violazione del giudicato e l’irrilevanza delle modifiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa anzitutto il perimetro del giudizio. Non si tratta di stabilire se l’intera opera costituisca pergotenda sottratta al permesso di costruire, ma di valutare l’impatto delle opere aggiuntive rispetto a un intervento già riconosciuto legittimo con pronuncia passata in giudicato. Sotto questo profilo il motivo di violazione del giudicato non è fondato, perché la sentenza del TAR non è idonea a legittimare interventi edilizi successivi.

Sono invece fondati i motivi che contestano la rilevanza sostanziale delle modifiche. La Corte accerta che l’intervento è consistito nella mera sostituzione dei teli plastificati, ossia delle chiusure verticali avvolgibili, con vetrate panoramiche amovibili e relativi elementi di supporto. È rimasta invariata la tenda quale elemento di chiusura superiore e la struttura portante, già costituita da profili metallici, non ha subito modifiche sostanziali.

Da ciò deriva che l’opera non ha alterato la propria natura e funzione, restando destinata a migliorare la fruibilità dello spazio esterno in relazione all’attività di somministrazione, come accertato dal giudicato. Il Collegio richiama, in coerenza, Cons. Stato Sez. VI n. 607/2025 e Cons. Stato Sez. II n. 5828/2025.

Ne consegue che non era necessario il permesso di costruire e che l’ordine di demolizione fondato sulla sua assenza è illegittimo. L’appello è accolto, la sentenza appellata riformata e l’ordinanza di ripristino annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto e della complessità delle valutazioni sullo stato dei luoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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