Perimetro del territorio urbanizzato e ruolo sussidiario del P.T.C.P. (TAR Toscana n. 762 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 l.r. Toscana n. 65/2014, il piano operativo deve muovere dalle indicazioni contenute nei piani strutturali vigenti. Il ricorso alla cartografia del P.T.C.P. è sussidiario e subordinato alla totale assenza di indicazioni nei piani strutturali. Il piano strutturale che recepisce la perimetrazione di un’ANPIL va letto in coerenza con l’accordo di pianificazione, che qualifica come “area urbana” l’abitato e ne esclude la presenza di zone omogenee E. La classificazione agricola impressa a un’area ricadente in zona urbana dell’area protetta è quindi illegittima per difetto di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Prato, di un’ampia area nota come “ex cava Ciompa”, sulla quale sorgono due capannoni, un vecchio frantoio, una cabina elettrica, uffici e magazzini, strumentali alla pregressa attività estrattiva. Il previgente regolamento urbanistico classificava l’area come “di frangia di completamento”, con previsione di interventi sportivi e parcheggi pubblici.
Con il piano operativo approvato con D.C.C. n. 71/2019, il Comune esclude una porzione del compendio dal territorio urbanizzato e la classifica come agricola. La società impugna tale previsione, unitamente agli atti presupposti e alle controdeduzioni alle osservazioni, deducendo un unico articolato motivo di difetto di istruttoria. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Il nuovo piano strutturale, che include il compendio nel territorio urbanizzato, è stato adottato con deliberazione n. 48/2023 ma non ancora approvato: non gli si può attribuire carattere definitivo. L’interesse all’impugnazione persiste, tanto più che la nuova perimetrazione richiede recepimento in sede di pianificazione operativa.
Nel merito, il Tribunale precisa che l’esclusione non riguarda l’intera proprietà, ma una porzione che comprende la cabina elettrica, un magazzino, un piazzale pertinenziale e le aree funzionali all’attività. Il piano operativo individua il perimetro applicando l’art. 224 l.r. n. 65/2014, che ancora il territorio urbanizzato alle aree non qualificate a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti, con funzione sussidiaria del PTC e del PTCM in assenza di tale individuazione.
Poiché il compendio ricade nell’ANPIL del Monteferrato, oggetto di accordo di pianificazione tra Provincia e Comuni, rileva la disciplina dettata dall’art. 24 delle norme tecniche di attuazione della D.C.R. n. 160/1994. Tale disciplina qualifica come “urbane” le zone omogenee A, B, C, D ed F del d.P.R. n. 1444/1968 e non comprende le zone agricole E: a contrario, nell’ambito delle aree urbane dell’ANPIL non possono identificarsi porzioni a esclusiva o prevalente funzione agricola.
Il piano strutturale non individuava espressamente le aree agricole, ma andava letto in coerenza con l’accordo di pianificazione, che nel classificare come “area urbana” l’abitato di Figline integrava lo strumento comunale quanto meno nel senso di escludere zone omogenee E. La delibera regionale n. 67/1996 imponeva peraltro l’adeguamento degli strumenti urbanistici. La tavola Es.05, recependo la perimetrazione dell’ANPIL, sottintende un rinvio alla cartografia di dettaglio e alla disciplina dell’accordo, incompatibile con aree agricole nell’abitato.
Il ricorso alla cartografia del P.T.C.P. è dunque illegittimo, dovendosi ritenere questo sussidiario rispetto alle indicazioni dei piani strutturali. Il ricorso è accolto e il piano operativo annullato nella parte in cui non include per intero il compendio nel perimetro del territorio urbanizzato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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