Omessa indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio (TAR Calabria n. 244 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il modulo predisposto dalla stazione appaltante per l’offerta economica non consente di indicare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, l’operatore economico non può essere escluso dalla gara per la loro omissione. La stazione appaltante deve invece attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine per sanare la situazione. Il principio discende dall’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e dai principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato. L’irrilevanza della modificabilità del modulo non esime l’amministrazione dal dovere di soccorso, perché l’operatore versa nell’incertezza tra omettere l’indicazione e alterare la modulistica.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara per lavori di messa in sicurezza di un’area fluviale, con offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo di euro 701.000,00 soggetto a ribasso e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 21.000,00. La ricorrente, collocatasi seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, lamentando che l’offerta economica della prima graduata era priva dell’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali.
Dopo l’accesso agli atti la ricorrente ha rilevato che la proposta di aggiudicazione dava atto di costi della manodopera per euro 110.500,00, importo inferiore sia ai minimi contrattuali sia alla stima del progetto a base d’asta, pari a euro 228.245,60. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e la declaratoria di inefficacia del contratto. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina di rettifica dell’errore materiale con cui l’Ente ha corretto il dato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, risultando il ricorso infondato nel merito. Il disciplinare prescriveva che l’offerta economica fosse redatta seguendo le schermate del MePA, ma lo spazio disponibile era riservato al solo ribasso, senza possibilità di inserire i costi aziendali e della manodopera.
In tale situazione non può essere disposta l’espulsione dell’operatore. Il Collegio richiama i principi di trasparenza e proporzionalità affermati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 2.05.2019, C-309/18, secondo cui, in presenza dell’impossibilità di indicare i costi nei moduli predisposti, l’amministrazione può consentire all’offerente di sanare la propria posizione entro un termine stabilito. Nello stesso senso è citata Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2350.
Non vale l’obiezione che il modulo fosse modificabile. L’operatore economico si trova in una condizione di incertezza tra l’omettere l’indicazione prescritta dalla legge e il rischio di alterare la modulistica predisposta dall’amministrazione, come osservato da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 1 giugno 2020, n. 5780.
In applicazione di tali principi, la prima graduata ha indicato su richiesta dell’Ente i costi di sicurezza aziendali in euro 4.500,00 e i costi della manodopera in euro 228.245,60. Quanto alla dedotta inferiorità dei costi rispetto ai minimi contrattuali, la censura è disattesa: l’importo riportato nell’aggiudicazione è frutto di un errore materiale, emendato dalla stazione appaltante con la successiva determina n. 48 del 22.05.2023.
Il ricorso principale è pertanto infondato. I motivi aggiunti sono parimenti infondati, essendo prospettata l’invalidità derivata della rettifica dall’atto di aggiudicazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.
Nota della Redazione
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