Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1904 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del proprio diritto — costituito dal giudicato del giudice ordinario e dalla sua mancata esecuzione — incombe all’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che abbiano reso inefficace quel titolo. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve a tale onere. Va pertanto affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato. Il commissario ad acta, quando sia individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza n. 5163/2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo complessivo di euro 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata il 26.12.2023 ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di dare seguito al titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il ricorso risulta ritualmente proposto, essendo stata notificata la sentenza, formatosi il giudicato e superato il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.

Incombeva pertanto all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che avrebbero escluso l’obbligo. L’amministrazione, pur costituitasi formalmente, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo di esecuzione è esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, poiché l’impiego di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla sola scelta del creditore.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, con richiamo a plurime pronunce conformi dei TAR. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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