Permeabilità del suolo e pozzo perdente: legittimo il permesso in sanatoria (TAR Valle d’Aosta n. 40 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parametro di permeabilità del suolo posto dal regolamento edilizio è rispettato anche quando il deflusso delle acque meteoriche verso la falda avvenga mediante un’opera artificiale, quale un pozzo perdente, purché siano garantite le condizioni quantitative di superficie stabilite dalla norma. La nozione di superficie permeabile va interpretata secondo la ratio di alimentazione diretta della falda acquifera, non secondo un criterio meramente formalistico legato alla naturalità del deflusso. In tema di variante essenziale, il termine di raffronto è costituito dall’ultimo progetto approvato dall’amministrazione, non da quello cronologicamente anteriore. La denuncia di avvenuta esecuzione di varianti in corso d’opera, assimilabile alla SCIA edilizia, non è autonomamente impugnabile e l’inerzia dell’amministrazione si aggredisce con l’azione avverso il silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di unità immobiliari prospicienti un fabbricato sito nel centro storico di Cogne, impugna il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in favore delle controinteressate per l’ampliamento dell’autorimessa interrata, insieme alle determinazioni assunte sulle varianti in corso d’opera e, in via derivata, ai permessi assentiti in precedenza.
I precedenti giudizi avevano respinto l’impugnazione dei permessi n. 7/2021 e n. 29/2021 e accolto quella avverso i permessi n. 10/2022 e n. 13/2022, per violazione dell’indice di permeabilità. Il nuovo ricorso lamenta che il permesso in sanatoria replichi quel vizio, che l’ampliamento integri una variazione essenziale e che le varianti siano illegittime. Il Comune e le controinteressate eccepiscono il ne bis in idem e chiedono la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia ai motivi di invalidità derivata, resa necessaria dalla definitività del giudizio sui permessi presupposti. Le censure avverso il permesso n. 2/2024 sono invece ammissibili: a fronte della contestazione di atti differenti, il limite del ne bis in idem opera sull’oggetto dell’impugnazione e non sui mezzi di difesa disponibili.
Nel merito, il Tribunale esclude l’elusione del giudicato. La sentenza anteriore aveva censurato un difetto quantitativo tra superficie permeabile dichiarata e realizzata; l’odierna doglianza investe invece le modalità del deflusso e non ha quindi corrispondenza sostanziale con quel vizio.
Quanto all’art. 30, comma 3, del regolamento edilizio, la norma impone che le aree libere di pertinenza conservino una superficie permeabile pari almeno al 50 per cento. Il Collegio ritiene decisiva la ratio della previsione, individuata nell’esigenza di non alterare la rete idrica che alimenta la falda. Il pozzo perdente previsto dal progetto soddisfa il parametro, perché convoglia direttamente le acque in falda. Anche seguendo l’interpretazione letterale proposta dal ricorrente, che distingue aree libere e suolo permeabile, il progetto resta conforme, poiché estende la permeabilità a superfici che non sarebbero qualificabili come libere. Il richiamo è alla pronuncia Cons. Stato, Sez. VI, n. 6199 del 2024.
La censura sulla traslazione dell’autorimessa è generica e confonde ampliamento e spostamento, fattispecie distinte disciplinate dall’art. 78, comma 2, lett. b) ed e), della legge regionale n. 11/1998. Il parametro di raffronto è l’ultimo progetto approvato, cioè il permesso n. 29/2021: l’opposta tesi affiderebbe all’arbitrio dell’interprete l’individuazione della situazione originaria.
È infine inammissibile la domanda demolitoria sulle varianti. Non risulta alcuna determinazione espressa del Comune sulla DAE, che l’art. 61-bis della legge regionale n. 11/1998 assimila a una SCIA edilizia. Trova quindi applicazione l’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990: il ricorrente doveva agire avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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