Il Comune non accerta servitù private né sdoppiamento delle unità immobiliari (TAR Valle d’Aosta n. 24 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire non impone al Comune di accertare l’esistenza o l’inesistenza di servitù private di passaggio, questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il controllo municipale resta circoscritto ai profili urbanistici ed edilizi, con salvezza dei diritti dei terzi. L’obbligo di dotazione di posti auto e di dimostrazione dell’accesso veicolare, previsto dalle N.T.A. comunali, opera solo per gli interventi che incrementano o sdoppiano le unità immobiliari. La ristrutturazione con demolizione e ricostruzione che riduce il numero delle unità preesistenti non integra alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma tecnica. La qualificazione dell’intervento non contestata con specifici motivi nel termine decadenziale resta incontestabile nel giudizio.

Il Fatto

Il Comune di Courmayeur rilasciava alla società controinteressata il permesso di costruire n. 75 del 19 ottobre 2023 per un intervento di ampliamento volumetrico e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione su immobili acquisiti dalla dante causa dei ricorrenti. Il progetto prevedeva la realizzazione di tre unità unifamiliari in luogo dei fabbricati preesistenti, con ampliamento del 35% ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24/2009.

I ricorrenti, proprietari dei mappali sui quali si assume gravare il passaggio, impugnavano il titolo e la nota comunale che aveva escluso l’autotutela. Deducvano la violazione dell’art. 9 del Regolamento edilizio e dell’art. 6.2 delle N.T.A., per l’asserita impossibilità di accesso veicolare ai posti auto, e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti in ordine alla servitù di passaggio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo di giurisdizione. La costituzione o meno di una servitù di passaggio sui mappali dei ricorrenti è questione squisitamente privatistica, che sfugge al sindacato del giudice amministrativo e involge l’accertamento di un diritto soggettivo. Il rilascio dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato avviene sempre con salvezza dei diritti dei terzi, tutelabili davanti al giudice ordinario.

Passando ai parametri dedotti, il Collegio rileva che il Permesso impugnato non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi dell’art. 6.2 delle N.T.A. L’intervento non comporta né incremento né sdoppiamento delle unità immobiliari. Muovendo dalla definizione dell’art. 2 del D.M. n. 28/1998, lo stato pregresso consta di quattro unità abitative, mentre l’autorimessa è pertinenza priva di autonomia funzionale e reddituale. All’esito della ristrutturazione le unità scendono a tre: manca dunque ogni presupposto della norma tecnica.

Neppure la conversione del laboratorio in autorimessa integra un mutamento di destinazione d’uso rilevante, non determinando aumento del carico urbanistico. Quanto alla pretesa equiparazione a nuova costruzione per il mutamento di sagoma e sedime, la censura è inammissibile perché introdotta con memoria successiva, oltre il termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a., senza specifico motivo nel ricorso introduttivo. Diversamente opinando si amplierebbe irritualmente il petitum.

Il secondo motivo è respinto richiamando il principio per cui il Comune deve effettuare un controllo di conformità del titolo senza penetranti analisi sul regime di appartenenza dei beni (Cons. Stato n. 1563 del 2024). Nel caso concreto l’accesso veicolare risultava accertato su plurimi elementi documentali: la preesistenza dell’autorimessa e i titoli concessori del 1979 e 1980, l’atto del 1970 recante la servitù, la sanatoria del 1999 che faceva salvi i diritti di passaggio, il permesso del 1972 attestante lo spazio di transito, l’estraneità del fontanile al sedime di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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