Il permesso di costruire convenzionato non incide sulle servitù dei terzi (TAR Sicilia n. 1395 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire convenzionato ex art. 20 l.r. Sicilia n. 16/2016 presuppone l’interclusione del lotto o la sua natura di area residuale soggetta a pianificazione attuativa, la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e l’impegno del richiedente a realizzare a proprie spese le reti mancanti e gli standard ex D.M. n. 1444/1968. Il titolo edilizio non incide sui rapporti giuridici tra privati e non è viziato dalla mancata valutazione di una servitù di passaggio asserita dal vicino. Il Comune verifica solo la legittimazione soggettiva del richiedente e i profili urbanistici ed edilizi, restando i diritti reali dei terzi impregiudicati e tutelabili davanti al giudice ordinario. Le scelte di pianificazione urbanistica sono sindacabili solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un diritto di usufrutto su un fondo limitrofo a quello oggetto di intervento, impugna il permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune a una ditta individuale, oltre al decreto assessoriale con cui è stata approvata la variante al P.R.G. che ha reso edificabile l’area del controinteressato. Il ricorrente assume di essere titolare di una servitù di passaggio sul fondo servente, costituita con atto del 1988 e trasferita con il fondo dominante, e lamenta che l’edificazione comprometta l’accesso al proprio terreno e la viabilità prevista dallo strumento urbanistico.
Il Comune e la ditta controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione della variante e per carenza di interesse, sostenendo l’estinzione della servitù per non uso e l’autonoma accessibilità del fondo del ricorrente. Il TAR rigetta il ricorso e compensa le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire del ricorrente, in forza della vicinitas e della prospettata lesione del diritto di servitù, richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021. Passa poi all’esame del secondo motivo, relativo alla variante, per ragioni logico-giuridiche di priorità.
L’impugnazione del decreto assessoriale n. 298/2019 è irricevibile perché notificata nel dicembre 2024, a fronte di un atto risalente al 2019 e non soggetto a notifica personale al ricorrente, non contemplato dalla variante. Il TAR richiama il principio per cui, fuori dall’ipotesi di variante generale, il termine decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio ex art. 41, comma 2, c.p.a. Nel merito, la scelta di non reiterare il vincolo e di attribuire destinazione edificabile all’area non è manifestamente illogica, non avendo il ricorrente allegato prova dell’interclusione del proprio fondo.
Il primo motivo è infondato. Il TAR ricostruisce i presupposti dell’art. 20 l.r. n. 16/2016 e rileva che il lotto è intercluso, area residuale di zona soggetta a piano attuativo, già dotato delle reti essenziali. Le opere di urbanizzazione indicate in convenzione consistono in parcheggi, verde e allacci, conformi alla norma.
Il terzo motivo è infondato. Il Comune, nel rilasciare il titolo, accerta solo la legittimazione soggettiva del richiedente e i profili urbanistici, senza risolvere conflitti tra privati. La clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” circoscrive l’efficacia del provvedimento ai rapporti pubblicistici. Eventuali limitazioni derivanti da una servitù esulano dal giudizio di legittimità e restano tutelabili davanti al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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