Parere negativo della Soprintendenza e bilanciamento tra fonti rinnovabili e paesaggio vinicolo (TAR Calabria n. 1895 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi il parere negativo di una amministrazione non impedisce la prosecuzione del procedimento e non vincola l’autorità decidente, ma questa può motivatamente ritenerlo prevalente sulle posizioni di segno opposto. Il giudizio sulle posizioni prevalenti ex art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990 non è meramente numerico, ma quali-quantitativo. L’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili non assume supremazia assoluta e va bilanciato con l’interesse paesaggistico in rapporto di integrazione reciproca. Il dissenso costruttivo ex art. 14-bis, comma 3, legge n. 241/1990 è dovuto solo “ove possibile”, cioè quando sussistano margini di modifica del progetto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2009 l’autorizzazione unica per un impianto eolico nel Comune di Cirò Marina, poi modificato nel 2014 con riduzione degli aerogeneratori. Nel 2019 ha chiesto una variante sostanziale che prevedeva un’ulteriore riduzione a quattro turbine di altezza maggiore. La conferenza di servizi si è chiusa negativamente per il dissenso reiterato della Soprintendenza, motivato dal pregio paesaggistico dell’area della DOC Cirò e dall’assenza di certificazione peritale sugli usi civici.

La Regione ha quindi rigettato la variante con decreto dirigenziale. Le società hanno impugnato il diniego, le note della Soprintendenza e, ove occorra, il QTPR regionale, deducendo violazione della disciplina della conferenza di servizi, difetto di motivazione e violazione del dissenso costruttivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla seconda ragione del diniego, il parere della Soprintendenza, ritenuto “ad ogni modo e soprattutto” ostativo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio conferma che il parere negativo rappresenta gli interessi dell’amministrazione che lo esprime e resta rimesso alla valutazione discrezionale finale dell’autorità procedente, la quale può recepirlo o meno.

Il giudizio di prevalenza, prosegue il TAR, opera su un piano quali-quantitativo e non numerico: non rileva che la quasi totalità dei pareri fosse positiva. Il profilo paesaggistico assume rilievo primario, anche alla luce dell’art. 16 del D.M. 10 settembre 2010, che impone di verificare che l’impianto non comprometta le produzioni agroalimentari di qualità in zone agricole di pregio.

Quanto al rapporto con la normativa di accelerazione delle rinnovabili, il Tribunale esclude ogni prevalenza assoluta dell’interesse energetico, richiamando la necessità di un bilanciamento in integrazione reciproca, secondo il principio espresso dalla Corte cost. n. 85 del 2013. Nel caso concreto la ponderazione non risulta sbilanciata, trovando fondamento nella specificità del territorio viticolo.

Il Collegio respinge anche la censura di contraddittorietà: la riduzione del numero di turbine non diminuisce l’impatto, perché i nuovi aerogeneratori raggiungono i 180 metri. Il giudizio positivo della STV riguarda profili ambientali e non paesaggistici.

Infine, il TAR esclude la violazione del dissenso costruttivo: l’art. 14-bis, comma 3, legge n. 241/1990 impone di indicare le modifiche “ove possibile”, cioè quando esistano margini di adeguamento; nel caso il dissenso si traduce in una piana bocciatura. Trattandosi di atto plurimotivato, il rigetto delle censure sul parere assorbe quelle sul QTPR, con improcedibilità della relativa domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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