Disapplicazione proroga onerosa concessioni Bingo per contrasto col diritto UE (TAR Lazio n. 7105 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, disposta unilateralmente dal legislatore nazionale, costituisce una modifica della concessione non consentita dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE. La conseguente maggiorazione forfettaria del canone, determinata in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dai rispettivi fatturati, non è compatibile con il diritto euro-unitario. La norma interna contrastante deve essere disapplicata dal giudice amministrativo; il provvedimento che ne fa pedissequa applicazione è illegittimo e va annullato. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia il concessionario dal versamento di un’indennità, da determinarsi in modo non rigido né forfettario, in una logica di riequilibrio del rapporto. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia sulla legittimità della proroga e non di questione meramente patrimoniale.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo scadute e operanti in regime di proroga tecnica, impugnavano la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2023, nonché il presupposto avviso del 4 maggio 2023, con cui l’Amministrazione dava attuazione all’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022. Detta norma prorogava le concessioni fino al 31 dicembre 2024, maggiorando del 15% il corrispettivo una tantum. Le ricorrenti deducevano la contrarietà della proroga al diritto euro-unitario, chiedendone la disapplicazione, e lamentavano l’illegittima applicazione del canone nella misura incrementata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, affermando che la controversia non verte sulla corretta quantificazione del canone, ma sulla legittimità stessa della proroga e sulla pretesa autoritativa dell’amministrazione di applicare il canone in costanza di proroga tecnica. Ricorre pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., come confermato dai richiamati arresti delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso in forma semplificata, valorizzando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), intervenuta a definire i rinvii pregiudiziali disposti dal Consiglio di Stato in relazione alla proroga e al progressivo innalzamento del canone previsti dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017. La Corte ha affermato che le proroghe legislative soggiacciono alla direttiva 2014/23/UE e non rientrano nelle ipotesi di modifica consentite dall’art. 43 della stessa, con la conseguenza che la determinazione forfettaria del canone, fissa per tutti i concessionari a prescindere dai fatturati, risulta incompatibile con il diritto UE.
Il TAR ha ritenuto che gli stessi princìpi si applichino alla fattispecie in esame, sussistendo l’eadem ratio con la norma già scrutinata. Data la primazia del diritto euro-unitario di cui all’art. 4, n. 3, TUE, il giudice ha l’obbligo di disapplicare la norma nazionale contrastante, come affermato nella sentenza Simmenthal del 1978. La nota impugnata, che applicava pedissequamente la disposizione di legge illegittima, è stata conseguentemente annullata in via derivata.
Il Collegio ha infine precisato che l’illegittimità della proroga non esime i concessionari dal versamento di un’indennità, in quanto l’esercizio del gioco ha comportato ricavi e obiettiva utilità. Tale indennità non potrà però essere determinata in modo rigido e forfettario, ma dovrà tenere conto dei fatturati conseguiti e dei sacrifici imposti agli operatori, spettando all’Amministrazione la relativa rideterminazione con provvedimenti discrezionali, anche provvisori. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti.
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Nota della Redazione
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