Permesso di costruire in sanatoria: irretroattività della legge urbanistica regionale sopravvenuta (TAR Sicilia n. 3358 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la verifica di compatibilità dell’intervento va condotta con riferimento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’opera, sia al momento di presentazione dell’istanza di sanatoria. La legge regionale sopravvenuta, entrata in vigore dopo la realizzazione dell’intervento e dopo la domanda, non è applicabile per il principio di irretroattività. Il diniego fondato su tale normativa è illegittimo per violazione di legge, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi applicando la disciplina vigente ratione temporis. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 ha natura endoprocedimentale ed è autonomamente inimpugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo in Contrada “Forte” nel Comune di Adrano, dove svolge attività di coltivazione del pistacchio, ha presentato il 24 aprile 2019 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e art. 14 legge regionale n. 16/2016. Oggetto della richiesta era un ampliamento, realizzato nel 1991, di un fabbricato adibito a deposito, ricadente in zona E.
Con nota n. 33249 del 27 ottobre 2020 il Comune ha comunicato i motivi ostativi, richiamando l’art. 37 legge regionale n. 19/2020 e i limiti alle nuove costruzioni nel territorio rurale. Il ricorrente ha depositato osservazioni, ma l’Amministrazione ha adottato il diniego, notificato il 10 dicembre 2020. Il ricorrente ha impugnato il diniego e la nota ostativi davanti al TAR Sicilia, lamentando violazione dell’art. 37, commi 2 e 4, e art. 54 legge regionale n. 19/2020, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Comune ha resistito sostenendo il difetto di prova dell’attività agricola e della doppia conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria sentenza n. 314 del 23 gennaio 2024, resa in vicenda analoga, e ritiene il ricorso fondato nei limiti del provvedimento di diniego.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’accertamento di conformità: occorre verificare la coerenza dell’intervento con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’opera, sia al momento di presentazione dell’istanza. La Corte accoglie il rilievo del ricorrente secondo cui il richiamo all’art. 37 legge regionale n. 19/2020 è improprio.
La domanda è stata presentata il 24 aprile 2019, mentre la legge regionale n. 19/2020 è entrata in vigore il 21 agosto 2020. Essa risulta dunque inapplicabile, essendo successiva non solo alla realizzazione dell’intervento, ma anche alla presentazione dell’istanza. Il rilievo assume carattere assorbente e determina l’accoglimento del gravame.
Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione di determinarsi nuovamente sulla richiesta, facendo applicazione della disciplina vigente al momento di realizzazione dell’intervento e di presentazione della domanda. Gli ulteriori profili, compresi quelli relativi alle osservazioni procedimentali e alla doppia conformità, restano assorbiti.
Quanto alla nota n. 33249 del 27 ottobre 2020, l’impugnazione è inammissibile: la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ha natura endoprocedimentale. Il Collegio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della reciproca soccombenza, dispone l’integrale compensazione delle spese, restando le stesse a carico della parte che le ha anticipate.
Nota della Redazione
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