Permesso in sanatoria supera la sanzione alternativa alla demolizione (TAR Puglia n. 339 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina la cessazione degli effetti del provvedimento che ha irrogato la sanzione alternativa alla demolizione ex art. 34, co. 2, d.P.R. 380/2001, venendo meno il presupposto giuridico dell’irrogazione, costituito dalla situazione di irregolarità edilizia. L’assenza di un formale atto di annullamento del provvedimento sanzionatorio non giustifica la persistente pretesa dell’Amministrazione al pagamento delle somme già quantificate. La sopravvenienza in fatto e in diritto innova la situazione preesistente e regola ex novo il rapporto tra il privato e l’Amministrazione. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. f), cod. proc. amm., la domanda volta a far valere posizioni di diritto soggettivo non soggiace al regime di decadenza proprio del processo impugnatorio e può essere proposta indipendentemente dall’impugnazione di eventuali atti.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile nel Comune di San Marzano di San Giuseppe. A fronte di difformità rispetto al progetto assentito, l’Amministrazione comunale aveva disposto la demolizione delle opere abusive. Rilevata l’impossibilità di procedere alla rimozione senza pregiudizio della parte conforme, il Comune annullava in autotutela l’ordinanza di demolizione e applicava la sanzione pecuniaria alternativa ex art. 34, co. 2, d.P.R. 380/2001, quantificata in una somma superiore a 44.000 euro. Il provvedimento era impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Successivamente il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, dando atto dell’avvenuto pagamento degli oneri e della sanzione amministrativa. Il Consiglio di Stato, alla luce del rilascio del titolo in sanatoria, rendeva parere di improcedibilità per cessata materia del contendere. Nel 2023 i ricorrenti ricevevano dagli agenti della riscossione due avvisi di intimazione recanti la pretesa di pagare le somme di cui al provvedimento sanzionatorio. La Commissione Tributaria Provinciale declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; i ricorrenti riassumevano il giudizio davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi afferenti al merito della pretesa creditoria, sollevata dalla società di riscossione sul presupposto che tali censure non sarebbero spendibili unitamente all’impugnazione di atti meramente esecutivi. L’eccezione è infondata. Il giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. f), cod. proc. amm. e le censure in questione fanno valere posizioni di diritto soggettivo, non l’esercizio del potere amministrativo.
Il Tribunale dà continuità all’orientamento secondo cui, nelle controversie di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi, la domanda non soggiace al regime di decadenza del processo impugnatorio (richiamando T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11 marzo 2022, n. 697 e TAR Palermo, sent. n. 2160 del 9 luglio 2024). I precedenti di legittimità invocati dalla resistente riguardano controversie rimesse alla giurisdizione tributaria e norme processuali non riferibili al processo amministrativo.
Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio esamina per primo il motivo relativo all’esistenza della pretesa creditoria. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ha determinato il superamento del provvedimento di irrogazione della sanzione alternativa: questa presuppone una situazione di irregolarità edilizia, che è venuta meno con l’acquisto dello stato di bene legittimo sotto il profilo edilizio.
L’assenza di un formale annullamento del provvedimento sanzionatorio non giustifica la persistente pretesa. L’emissione del titolo in sanatoria integra una sopravvenienza in fatto e in diritto che ha regolato ex novo il rapporto. La conclusione trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 416/2019, che ha dichiarato la cessata materia del contendere proprio in ragione del rilascio del permesso: la relativa declaratoria presuppone la sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato (Cons. Stato, sent. n. 1104 del 2 febbraio 2024).
Il ricorso è pertanto accolto: gli avvisi di intimazione sono annullati e nulla è dovuto a titolo di sanzione alternativa alla demolizione e relativi accessori. L’accoglimento del motivo, pienamente satisfattivo, giustifica l’assorbimento delle restanti censure. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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