Permesso di lungo periodo: la cancellazione anagrafica esclude la presenza quinquennale (TAR Calabria n. 364 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito della presenza quinquennale nel territorio nazionale costituisce presupposto costitutivo della pretesa e non si presume. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, non accompagnata dalla prova di una permanenza continuativa, legittima il diniego dell’amministrazione. Il provvedimento di diniego ha natura vincolata, con la conseguenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il giudizio di pericolosità sociale e di inserimento del richiedente resta estraneo alla valutazione quando il diniego si fonda sul difetto del requisito temporale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Crotone ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’amministrazione ha rilevato l’assenza del presupposto del soggiorno regolare da almeno cinque anni, perché lo straniero risultava cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e poi reinscritto per ricomparsa.
Il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di istruttoria e di motivazione, e ha sostenuto di possedere i requisiti di legge, invocando la propria condotta incensurabile e l’inserimento sociale e lavorativo. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora, essendo il ricorrente titolare di altro permesso di soggiorno biennale. La causa è giunta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio. Il provvedimento è stato adottato su istanza dello stesso ricorrente, il quale era dunque a conoscenza dell’avvio del procedimento, secondo il richiamo a TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 3 febbraio 2015, n. 691. In ogni caso opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: la natura vincolata del provvedimento rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il parametro normativo. L’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 richiede, ai fini del rilascio, il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, nonché, per i familiari, un alloggio idoneo. Il comma 6 della medesima disposizione disciplina le assenze dal territorio nazionale, che non interrompono il periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo specifiche eccezioni. L’art. 16 del d.P.R. n. 394/1999 integra la disciplina richiedendo l’indicazione dei luoghi in cui lo straniero ha soggiornato nei cinque anni precedenti.
La finalità delle norme è chiara: il titolo spetta a chi ha effettivamente soggiornato in Italia per almeno cinque anni. Nel caso concreto lo straniero non ha offerto prova della permanenza nei cinque anni antecedenti la richiesta, risultando cancellato dall’anagrafe e reinscritto solo per ricomparsa. L’eccezione di non aver avuto conoscenza della cancellazione per problemi di comunicazione non è stata ritenuta dirimente, essendo la comunicazione inviata all’indirizzo di residenza.
La documentazione prodotta ha evidenziato solo presenze episodiche nel territorio, non idonee a dimostrare una presenza continuativa durante il periodo di cancellazione. Nemmeno il contratto di locazione intestato alla madre risulta decisivo, essendo il ricorrente risultato irreperibile presso quella abitazione. L’amministrazione, espletati gli accertamenti, ha quindi legittimamente respinto la domanda per difetto del requisito della presenza quinquennale.
Il motivo sull’inserimento sociale e lavorativo è stato respinto perché il diniego risulta adeguatamente motivato con riferimento alla mancanza del presupposto di legge. Il Collegio ha inoltre rilevato che le circostanze dedotte non corrispondono alla realtà, emergendo dagli atti una condanna per tentato furto in abitazione, sostituzione di persona, porto d’armi e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla mancata percezione di redditi in un periodo indicato. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia. Il Tribunale ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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