Ottemperanza al giudicato e Carta elettronica docente: termini e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2301 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e l’intervenuto passaggio in giudicato del titolo, non trattandosi di ottemperanza a sentenza del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di attribuzione del beneficio economico riconosciuto, il ricorso è accolto con ordine di adempimento entro un termine perentorio. All’inottemperanza protrattasi oltre detto termine consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale, al fine di assicurare l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5210/2023 del 28.12.2023, ha riconosciuto alla ricorrente — docente — il diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato conseguentemente condannato ad attribuire la somma di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni di rito. Quanto al termine dilatorio, rileva che la notifica del titolo esecutivo è intervenuta in data antecedente di oltre un anno rispetto alla notifica del ricorso, con conseguente rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni.

Quanto al passaggio in giudicato, il Tribunale osserva che tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il requisito è comprovato da un’attestazione di segreteria del 16.04.2025. Sul punto il Collegio richiama, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato ad attribuire la somma di euro 2.000,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine così fissato, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, per assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non avere ancora riscosso le competenze, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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