Diniego di permesso di lungo periodo e inadempimento fiscale (TAR Toscana n. 1197 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi costituisce motivo legittimo di diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non del permesso di soggiorno ordinario. La differenza si giustifica per la stabilità dello status connesso alla carta di soggiorno, che inserisce lo straniero sine die nella comunità nazionale e rende ragionevole la diversa rilevanza attribuita alla puntualità dell’adempimento fiscale, quale indice di partecipazione agli obblighi di solidarietà sociale. Il diniego del titolo richiesto può essere desunto anche per facta concludentia, allorché il rilascio di un permesso di diverso tipo, fondato su una istruttoria coerente e su una richiesta documentale rimasta inevasa, renda univoca la volontà dell’amministrazione. Il provvedimento implicito è ammissibile quando sussista un collegamento biunivoco tra atto presupponente e determinazione tacita, tale per cui questa rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, chiedeva alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata. Con nota ex art. 10 bis legge n. 241/1990 l’amministrazione comunicava il preavviso di diniego e invitava l’interessato a produrre documentazione, tra cui il modello F24 attestante il pagamento delle imposte e delle tasse. Il ricorrente riscontrava la richiesta senza depositare la prova dell’assolvimento delle obbligazioni fiscali.

La Questura rilasciava quindi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo, titolo diverso da quello richiesto. Il ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’omessa indicazione della motivazione del diniego, resa solo in sede di accesso, e l’inidoneità dell’inadempimento tributario a giustificare il rigetto dell’istanza. Proponeva altresì domanda di accesso documentale ex art. 116 c.p.a. La domanda cautelare era respinta per carenza di periculum in mora, disponendo il ricorrente di un permesso valido fino al 15 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda ostensiva. Poiché l’amministrazione ha versato in atti, con il deposito del 16 settembre 2024, tutti i documenti del procedimento, la domanda di accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Passando alla domanda di annullamento, il Tribunale ricostruisce l’iter procedimentale. Ricevuta l’istanza, la Questura aveva chiesto la documentazione comprovante il pagamento delle imposte mediante la comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990. Il ricorrente non aveva depositato il modello F24. Il rilascio del permesso per lavoro autonomo in luogo di quello di lungo periodo costituisce, per il Collegio, indice evidente di un provvedimento implicito di diniego, adottato in applicazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 268/1998, che consente il rilascio del diverso titolo per cui sussistano i requisiti.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul provvedimento implicito, segnatamente Cons. Stato, Sez. IV, n. 237 del 2025, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 1034 del 2018, Sez. IV, n. 2456 del 2018 e TAR Toscana n. 172 del 2024. Il provvedimento tacito è ammissibile quando sussista una manifestazione espressa di volontà a monte, proveniente da organo competente, non sia imposta una forma solenne e il collegamento tra atto presupponente e determinazione tacita sia esclusivo e biunivoco. Nel caso concreto la motivazione del diniego è ricostruibile sulla base della richiesta dell’F24 rimasta inevasa: il primo motivo è dunque infondato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che l’inadempimento fiscale, pur non giustificando il diniego del permesso ordinario, legittimi il rigetto dell’istanza di permesso di lungo periodo. Lo straniero titolare di carta di soggiorno è inserito sine die e con stabilità nella comunità nazionale, senza necessità di rinnovo periodico. La puntualità nell’adempimento degli obblighi fiscali assume quindi rilievo differente, perché la sua inosservanza evidenzia una condotta significativa di mancata partecipazione agli obblighi di solidarietà sociale. Il Collegio richiama in tal senso TAR Emilia-Romagna n. 358 del 2019 e i requisiti della direttiva 2003/109/CE. Il motivo è infondato.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile quanto alla domanda di accesso e respinto quanto alla domanda di annullamento, con integrale conferma dell’operato dell’amministrazione. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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