Ottemperanza e limite delle dodici mensilità nel risarcimento del precariato scolastico (TAR Marche n. 323 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, investito della richiesta di integrale esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, deve tener conto dei pagamenti già eseguiti in forza di precedenti pronunce, ancorché non eccepiti nel giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda. L’avvenuto pagamento, anche parziale, opera sul piano oggettivo ed estingue l’obbligazione nella misura corrisposta, costituendo una eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio quando emerga dagli atti. Il risarcimento complessivamente spettante al lavoratore resta comunque contenuto nel limite massimo delle dodici mensilità previsto dall’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 183/2010, con la conseguenza che la detrazione delle somme già corrisposte non può condurre a superare tale soglia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di religione cattolica, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 149/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite dei trentasei mesi. La pronuncia, passata in giudicato, quantificava il ristoro in misura pari al numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale corrispondenti agli anni di precariato abusivo, entro il massimo di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione.
Ricevuta la notifica della sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione corrispondeva una somma pari a tre annualità. A fronte della richiesta di integrale esecuzione, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva detratto quanto già pagato in forza di una precedente pronuncia della stessa Corte d’Appello, ritenendo esaurito il dovuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo il pagamento delle ulteriori mensilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la difesa erariale, secondo cui il risarcimento andava determinato in nove annualità complessive, dalle quali detrarre le sei già liquidate in un precedente giudizio, con un residuo di tre. Il ricorrente contestava che tali somme fossero state oggetto di eccezione nel giudizio definito dalla sentenza ottemperanda e assumeva la diversità dei periodi di precariato considerati dalle due pronunce.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale di cumulo integrale. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il pagamento del debito rileva sul piano oggettivo ed estingue l’obbligazione anche se anteriore alla sentenza di condanna, trattandosi di giurisdizione estesa al merito (Cons. Stato n. 10960 del 2022). Ha aggiunto che gli oneri di correttezza e cooperazione gravano anche sul creditore privato, così che la richiesta di ottemperanza che trascuri l’adempimento già eseguito integra un comportamento non corretto, fronteggiabile dal debitore con una exceptio doli.
La Corte ha poi richiamato il principio, desunto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 9888 del 2024), dell’unitarietà del danno: i diritti risarcitori non si duplicano e il ristoro va contenuto tra un minimo e un massimo di mensilità. Ne deriva che, in presenza di più condanne, il limite massimo delle dodici mensilità dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 183/2010 va comunque rispettato.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che la detrazione operata dall’amministrazione eccedesse il dettato delle sentenze richiamate. La considerazione del pagamento relativo alla pronuncia precedente, ha precisato, è ammessa solo entro il limite complessivo delle dodici mensilità. Ha quindi condannato l’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, tenuto conto delle somme già corrisposte, fino alla concorrenza del tetto massimo, oltre interessi e rivalutazione. Ha escluso, allo stato, la nomina di un commissario ad acta in ragione dei pagamenti parziali già eseguiti, e ha regolato le spese secondo la parziale soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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