Conversione permesso stagionale: la verifica delle quote è onere d’ufficio (TAR Toscana n. 1198 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il rispetto della capienza delle quote fissate dal decreto flussi annuale costituisce requisito di legge, ma l’attestazione della disponibilità della quota non è posta dalla norma a carico del richiedente. In mancanza di una previsione espressa, all’accertamento della capienza deve procedere d’ufficio l’amministrazione. È pertanto illegittimo il diniego incentrato sulla mancata presentazione, da parte dello straniero, della domanda di verifica della quota di ingresso. Il lavoratore è tenuto a dimostrare soltanto il possesso dei requisiti generali e sostanziali previsti per il rilascio del titolo: offerta di lavoro subordinato e svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi. Il diniego che ometta l’istruttoria d’ufficio e non chiarisca il momento cui si riferisce l’accertamento sulla capienza è viziato per difetto di istruttoria e perplessità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente entrava in Italia il 16 agosto 2023 con visto per lavoro stagionale e otteneva il relativo permesso di soggiorno, con scadenza al 16 maggio 2024. Il 17 maggio 2024 presentava alla Questura di Arezzo istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 30 aprile 2025.

La Questura, dopo il contraddittorio procedimentale, rigettava l’istanza con provvedimento del 23 luglio 2024, notificato il 24 settembre 2024. Il diniego si fondava su due rilievi: la procedura seguita non era corretta, perché lo straniero non aveva presentato istanza di autorizzazione alla conversione davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, e in ogni caso le quote previste per Arezzo per quella tipologia erano esaurite. Il ricorrente impugnava il diniego. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto di mero stile. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 675/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati sull’errata applicazione dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998. Il punto controverso non è la sussistenza dei requisiti sostanziali, che l’amministrazione non contesta. Il nodo è la modalità di accertamento della capienza delle quote dei flussi annuali e la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda solo per la carenza di quel dato formale.

Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale. In mancanza di una previsione espressa circa l’onere del richiedente di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, a tale adempimento deve procedere d’ufficio l’amministrazione, ed è quindi illegittimo il diniego incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1597 del 2020, TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 480 del 2022, oltre a TAR Lombardia n. 987 del 2018, TAR Lazio n. 6458 del 2016, TAR Toscana n. 1327 del 2014 e TAR Marche n. 269 del 2013.

Lo stesso Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme: TAR Toscana, Sez. II, n. 541 del 2018 e TAR Toscana, Sez. II, n. 465 del 2024. Fermo il rispetto delle quote, l’attestazione della disponibilità non costituisce onere del richiedente, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali per il rilascio del permesso. Ne deriva che i presupposti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 per la conversione d’ufficio sussistevano, in considerazione della documentazione prodotta dall’interessato.

Il Collegio censura ulteriormente il diniego sul piano istruttorio e motivazionale. L’inciso sulle quote per Arezzo “già terminate” lascia presumere verifiche autonome, ma dal provvedimento non si comprende a quale momento l’accertamento si riferisca, e l’amministrazione non ha fornito spiegazioni in giudizio. Il richiamo a TAR Lecce, Sez. II, n. 53 del 2020 conferma che i presupposti devono essere presenti al tempo della domanda di conversione. Il Collegio rileva poi la contraddittorietà dell’avviso all’interessato di presentare una nuova istanza, che smentisce la portata ostativa della carenza accertata. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento, con compensazione delle spese per la peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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