Onere prova test lingua e pericolosità nel permesso lungo periodo (TAR Liguria n. 47 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone, ex art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, la dimostrazione del superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, il cui onere grava sul richiedente. Ove il diniego sia sorretto da più ragioni autonome, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sostenere l’atto, stante la sua natura plurimotivata. La valutazione di pericolosità può fondarsi su elementi sintomatici quali i fatti oggetto di un procedimento penale in corso e un avviso orale del Questore. La comunicazione dei motivi ostativi è idonea quando, anche sinteticamente, consente al destinatario di comprendere le ragioni e di replicare.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto in via amministrativa il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura ha dapprima segnalato la carenza di documentazione sul superamento del test di lingua italiana, poi ha rilevato profili di pericolosità riconducibili alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
Il difensore ha replicato ai profili di pericolosità, nulla osservando sulla prova linguistica. Il provvedimento conclusivo ha negato il titolo richiesto ma ha rilasciato un permesso biennale per lavoro subordinato. Il ricorrente ha impugnato l’atto nella sola parte in cui ha escluso il titolo di lungo periodo, deducendo violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sul presupposto linguistico. L’atto impugnato ha correttamente rilevato l’assenza della dimostrazione del superamento del test di conoscenza della lingua italiana richiesto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente non ha trasmesso l’attestato alla Questura e la documentazione prodotta in giudizio risulta, oltre che tardiva, inidonea.
Il Tribunale esamina il contenuto del documento: una fotografia di un riquadro con la sola indicazione dell’esito positivo, della sede e di una data. Manca la prova dell’oggetto, non emergendo che si tratti di un test di lingua; manca la riconducibilità al ricorrente; manca la data certa. Da qui la legittimità dell’atto quanto meno sotto questo profilo.
Il Collegio sottolinea la natura plurimotivata del provvedimento: esso indica due ragioni autonome di rigetto. La sufficienza di una sola ragione legittima a sorreggere l’atto consente di respingere le censure, senza necessità di riformare integralmente il giudizio amministrativo. Il primo motivo è pertanto infondato.
In via di ulteriore completezza il Tribunale conferma la legittimità del diniego anche sotto il profilo della pericolosità. La valutazione si fonda su più presupposti: i fatti oggetto del procedimento penale in corso per maltrattamenti in famiglia, con la moglie parte offesa, e l’avviso orale emesso dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio richiama la propria sentenza che ha dichiarato legittimo il rigetto dell’istanza di revoca di detto avviso.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricostruisce il percorso partecipativo. La Questura ha inviato due note di preavviso, dando conto sia della carenza documentale sul test di lingua sia dei profili di pericolosità. Il difensore ha compreso il senso dei motivi ostativi: ha contestato i profili di pericolosità e nulla ha opposto sul test. La comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, benché sintetica, ha quindi soddisfatto i requisiti di partecipazione, essendo i motivi comprensibili e di fatto compresi.
Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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