Permesso di lungo periodo: pericolosità sociale e mancato fotosegnalamento (Cons. Stato n. 3510 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sul solo dato della condanna penale. L’Amministrazione è tenuta a un giudizio di pericolosità sociale che valorizzi la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, escludendo ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e precedenti penali. Tale valutazione resta affidata alla prudente discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e può basarsi anche sulla tipologia dei reati e sulle loro caratteristiche fattuali. In ogni caso, il rilascio del titolo è impedito quando l’interessato, pur sollecitato, non si presenti per i rilievi foto-dattiloscopici previsti dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Bologna. Il provvedimento richiamava una condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile, ad un anno e quattro mesi di reclusione per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone coinvolte.
Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso, valorizzando la mancata presentazione dell’interessato per il completamento dell’iter mediante i rilievi foto-dattiloscopici e la gravità del reato. Contro tale decisione è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama innanzitutto la tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo: le misure sfavorevoli non possono essere assunte per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Occorre un giudizio di pericolosità sociale con motivazione articolata su più elementi, comprensiva della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
Tale principio, osserva la Sezione, non si traduce però in un vincolo assoluto. Il giudizio di pericolosità è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione anche dalla tipologia di reati compiuti e dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi. Nella specie il tentativo di furto aggravato è rimasto tale solo per l’intervento della Polizia, circostanza che l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato.
Quanto alla dedotta marginalità della condanna, l’appellante non supera le considerazioni ostative poste a base del provvedimento. La documentazione prodotta dà conto dell’attività lavorativa, mediante certificazione unica e buste paga, ma non dimostra né indica circostanze relative al percorso di integrazione idonee a controbilanciare gli elementi negativi rilevati.
Su un piano dirimente e autonomo, la Sezione rileva che l’aggiornamento del titolo posseduto non avrebbe comunque potuto andare a buon fine. L’interessato, seppure sollecitato dalla Questura, non si è mai presentato per gli adempimenti previsti dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, rendendo impossibile il rilascio del titolo richiesto. La mancata collaborazione procedimentale assume valore assorbente.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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