Aree commerciali in demanio aeroportuale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 268 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione, in regime di subconcessione, di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale da destinare ad attività commerciali c.d. non aviation dà luogo a un rapporto di natura privatistica. Ne consegue la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie, non sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. per la giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, preso atto del regolamento preventivo di giurisdizione e del pronunciamento delle Sezioni Unite, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario quale giudice deputato alla cognizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore della somministrazione alimentare, impugnava la manifestazione di interesse pubblicata dalla società di gestione aeroportuale il 22.05.2023 per l’assegnazione di aree destinate ad attività commerciali Food and Beverage all’interno del Terminal A, lotto n. 20, nonché la nota con cui la stessa società aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela. Con motivi aggiunti depositati il 13.11.2023 gravava anche la nota recante l’invito a presentare offerta per il medesimo lotto.

Nel corso del giudizio la società aeroportuale proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 10 cod. proc. amm. e degli artt. 41 e 367 cod. proc. civ., chiedendo la sospensione del processo. La Sezione accoglieva l’istanza con ordinanza n. 3764 del 12.12.2023, ritenendo il ricorso non manifestamente inammissibile o infondato. Nelle more, la controinteressata proponeva ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione avverso una decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva annullato con rinvio una precedente pronuncia di difetto di giurisdizione dello stesso Tribunale.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla giurisdizione sulla procedura di assegnazione di spazi demaniali aeroportuali per finalità commerciali. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23377 del 30.08.2024, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il precedente 30 giugno 2023, n. 18610.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del rapporto. L’assegnazione in subconcessione di spazi interni al demanio aeroportuale, destinati ad attività commerciali non aviation, non integra l’esercizio di un potere autoritativo. La natura privatistica del rapporto esclude il riparto di giurisdizione delineato dall’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., che non trova applicazione.

La Sezione, preso atto del deposito dell’ordinanza delle Sezioni Unite in data 02.09.2024, ha posto la causa in decisione all’udienza pubblica del 19.12.2024. Il Collegio ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice deputato alla cognizione.

La statuizione processuale è completata dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini prescritti dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che consente la riassunzione innanzi al giudice ordinario. La particolarità della vicenda e l’esito in rito hanno giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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