Ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria: sospensione dell’esecuzione ma non illegittimità (TAR Sicilia n. 275 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di sanatoria non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’esecuzione: il provvedimento repressivo resta valido ed è scrutinabile dal giudice amministrativo. La sopravvenuta definizione dell’istanza non travolge l’ordine demolitorio né lo rende eseguibile prima della decisione sulla sanatoria. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando si fonda sulla mancata integrazione documentale richiesta dall’amministrazione, ivi compresi il nulla osta della Soprintendenza e l’autorizzazione del Genio civile, la cui assenza è di per sé ostativa all’accoglimento. È improcedibile il ricorso avverso il diniego di sanatoria quando il presupposto atto di compatibilità paesaggistica non sia stato impugnato.

Il Fatto

La ricorrente impugna, con tre distinti ricorsi poi riuniti, l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché i successivi dinieghi delle istanze di permesso di costruire in sanatoria presentate per il recupero abitativo del piano cantinato, il cambio di destinazione d’uso e la realizzazione di locali a piano terra.

I ricorsi si fondano, tra l’altro, sulla pendenza delle istanze di sanatoria, sul difetto di motivazione dei dinieghi, sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi e sulla asserita conformità degli interventi alla normativa urbanistica. La questione approda al giudice amministrativo perché la ricorrente ritiene illegittimi tanto l’ordine demolitorio quanto i dinieghi di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, vertendo fra le stesse parti e sul medesimo immobile. Nel merito richiama l’orientamento della Sezione secondo cui l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione è temporaneamente sospesa in ragione della presentazione dell’istanza di sanatoria, ma non la sua validità, con conseguente possibilità per il giudice di conoscere la legittimità del provvedimento.

Ne deriva il superamento delle censure fondate sulla illegittimità dell’ordine demolitorio in pendenza di sanatoria: la sospensione ne determina solo la temporanea inefficacia, non l’annullamento. Il terzo motivo del primo ricorso è invece dichiarato improcedibile per l’assenza di impugnazione del diniego della Soprintendenza, incentrandosi sull’assenza di rilevanti modifiche dell’immobile.

Quanto al diniego della prima istanza, il difetto di motivazione è infondato in fatto, risultando dal provvedimento il riferimento alla mancata integrazione documentale e ai pagamenti richiesti. Il Collegio ritiene assorbente la circostanza che la richiesta integrativa comprendesse anche il nulla osta della Soprintendenza e l’autorizzazione del Genio civile, documentazione senza la quale la sanatoria non avrebbe potuto essere assentita. L’assenza di tali assensi determina l’infondatezza anche delle censure sul preavviso di rigetto e sul difetto di istruttoria.

I motivi del terzo ricorso sono dichiarati improcedibili in ragione della mancata impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica sopravvenuto nelle more. I ricorsi, previa riunione, sono pertanto in parte dichiarati improcedibili e in parte rigettati, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *