Permesso di soggiorno per attesa occupazione va chiesto alla Questura competente (TAR Emilia-Romagna n. 222 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il potere della Questura è vincolato alla verifica del rispetto della procedura di cui all’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. La domanda presentata a un ufficio territorialmente incompetente, in assenza di conclusione della procedura attivata presso lo Sportello Unico della Prefettura competente, è inammissibile. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, la determinazione finale non avrebbe potuto essere diversa, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La richiesta di permesso per attesa occupazione deve essere veicolata previa definizione della procedura presso la Prefettura e la Questura competenti.

Il Fatto

Il ricorrente è entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato nel febbraio 2022 dalla Prefettura di Napoli. Nel febbraio 2024 ha chiesto alla medesima Amministrazione la convocazione per concludere la procedura. Trasferitosi in provincia di Ferrara, nel marzo 2024 ha inoltrato alla Questura di Ferrara istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione.

La Questura ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che essa andava presentata al S.U.I. della Prefettura competente, che lo straniero non aveva sottoscritto il modulo precompilato e che l’istanza era stata spedita oltre la scadenza del visto. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’omesso preavviso di rigetto. In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda; il Consiglio di Stato l’ha accolta ai soli fini del periculum in mora, confermando la correttezza delle contestazioni amministrative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma quanto statuito in sede cautelare. La censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non è idonea a giustificare l’annullamento: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, in ragione della natura vincolata del potere esercitato, la determinazione finale non avrebbe potuto essere differente.

Nel merito, la statuizione di inammissibilità non è illegittima. Dall’esame dell’art. 22 TUI e del d.P.R. n. 394/1999 emerge che il ricorrente non ha seguito la procedura nei tempi e nelle forme previste. Ha investito erroneamente la Questura di Ferrara, priva di competenza territoriale.

Il Collegio richiama l’art. 22, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, vigente ratione temporis, che impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso. Richiama inoltre l’art. 5, comma 2, TUI, secondo cui il permesso va richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall’ingresso, e il successivo comma 3-bis, che collega il rilascio alla stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Anche la richiesta di permesso per attesa occupazione avrebbe dovuto essere veicolata previa conclusione della procedura presso la Prefettura di Napoli e davanti alla Questura competente. Il ricorrente avrebbe dovuto esperire gli strumenti, anche processuali, per compulsare la Prefettura e comunque interessare la Questura di Napoli.

L’istanza così presentata, in assenza di definizione della procedura partenopea, non poteva che essere dichiarata inammissibile. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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