Decadenza da rivendita tabacchi per rimozione da concessione lotto (TAR Sardegna n. 214 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimozione del titolare da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato integra causa di esclusione dalla gestione di una rivendita ordinaria, ai sensi dell’art. 6, punto 9), legge n. 1293/1957, richiamato dall’art. 18 della stessa legge. L’accertato omesso versamento dei proventi del gioco del Lotto fa gravare la responsabilità sul titolare della ricevitoria, a nulla rilevando l’eventuale gestione di fatto da parte di terzi. La decadenza dalla gestione della rivendita tabacchi e il conseguente incameramento del deposito cauzionale costituiscono esiti consequenziali della revoca della concessione della ricevitoria del lotto, già disposta con autonomo provvedimento. In tale ipotesi resta esclusa la necessità di ogni ulteriore specifica valutazione o motivazione riferita all’altra licenza. L’incameramento della cauzione trova fondamento nell’art. 34, legge n. 1293/1957, in collegamento con l’art. 95 d.P.R. n. 1074/1958.
Il Fatto
La ricorrente era titolare e gestore di una rivendita ordinaria di generi di monopolio e di una ricevitoria del lotto, in forza di contratti di appalto e di concessione stipulati nel dicembre 2016. All’esito di un controllo contabile, l’Amministrazione ha accertato il mancato versamento dei proventi del gioco del Lotto per un importo superiore a venticinquemila euro.
Con nota del maggio 2019 l’Agenzia ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della gestione della ricevitoria e della rivendita, trasmettendo contestualmente denuncia alla Procura della Corte dei conti. Con provvedimento del luglio 2019 è stata revocata la concessione della ricevitoria del lotto. Con successiva determina del 26 luglio 2019 è stata disposta la decadenza dalla gestione della rivendita tabacchi, la chiusura dell’attività e l’incameramento della cauzione di 768,00 euro. La ricorrente ha impugnato quest’ultima determina e gli atti presupposti davanti al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico motivo, articolato sulla violazione degli artt. 6, 13, 18, 34 e 35 della legge n. 1293/1957, sull’art. 6 legge n. 85/1990, sull’art. 97 Cost. e sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che sul difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente aveva dedotto che l’omesso versamento si era verificato in un periodo di assenza per malattia, con gestione affidata a terzi di fiducia.
Il Tribunale osserva che, a fronte dell’accertato mancato versamento dei proventi del gioco del Lotto, la responsabilità non può che gravare sul titolare della ricevitoria. La decadenza dalla rivendita tabacchi trova il proprio fondamento nell’art. 6, punto 9), legge n. 1293/1957, nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gestione la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
La norma è applicabile alle rivendite per effetto del richiamo contenuto nell’art. 18 della stessa legge. Secondo il Collegio, la rimozione dalle mansioni inerenti l’esercizio della concessione della ricevitoria del lotto costituisce dunque causa di esclusione dalla gestione della rivendita.
La soluzione trova conferma nel precedente Cons. Stato n. 4313/2015, richiamato nella sentenza: la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione integra una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione e legittima, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, la revoca del titolo di gestione della rivendita. In tale situazione resta esclusa la necessità di ogni altra specifica valutazione o motivazione riferita all’altra licenza.
Quanto all’incameramento del deposito cauzionale, il Collegio rileva che l’art. 34, legge n. 1293/1957 è stato richiamato nel provvedimento in collegamento con l’art. 95 d.P.R. n. 1074/1958, che prevede il conseguente incameramento della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali. L’Amministrazione ha quindi svolto una congrua istruttoria, essendo pacifico l’omesso versamento, e la motivazione è sufficiente in relazione al carattere consequenziale della decadenza e dell’incameramento rispetto all’inadempimento. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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