Miscelazione di rifiuti con amianto e qualificazione del prodotto come pericoloso (TAR Emilia-Romagna n. 220 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera presenza di amianto nel materiale conferito in un impianto autorizzato al trattamento di soli rifiuti non pericolosi comporta la qualificazione del prodotto della lavorazione come rifiuto pericoloso, a prescindere dalla concentrazione rilevata. La concentrazione inferiore alla soglia, se derivante dalla miscelazione tra rifiuto pericoloso e rifiuti inerti, non consente la declassificazione, perché l’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 vieta di ottenere tale risultato mediante diluizione e l’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 sanziona la miscelazione. Il gestore dell’impianto è tenuto al controllo documentale e visivo del rifiuto in ingresso e non può invocare l’erronea attribuzione del codice EER da parte del produttore.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di aggregato recuperato da commercializzare in sostituzione di inerti di cava. Nel lotto n. 4/2023 sono stati rinvenuti frammenti di cemento amianto, riconoscibili ad occhio nudo anche dopo la lavorazione, oltre a materiali estranei.

ARPAE ha adottato una diffida ai sensi dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006, contestando l’ingresso di rifiuti pericolosi e imponendo l’avvio del lotto a smaltimento come rifiuto pericoloso entro sessanta giorni. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto il deposito tardivo del rapporto di prova disposto in sede cautelare, ritenendolo irrilevante sul piano sostanziale: esso è acquisito agli atti e il contraddittorio si è pienamente dispiegato, ma non incide sulla decisione. La questione centrale riguarda la qualificazione del lotto n. 4/2023.

Il Collegio rileva che la presenza di amianto non è contestata e che i frammenti erano visibili ad occhio nudo anche dopo il trattamento. Ne deriva che il gestore avrebbe dovuto riconoscere la pericolosità già in fase di conferimento. Il punto 9.4 del Manuale operativo impone la verifica di congruenza dei dati prima dello scarico e il punto 4 dell’art. 14 del medesimo Manuale attribuisce al titolare la verifica di conformità del rifiuto alle prescrizioni. Analogo onere discende dalla lettera b) dell’Allegato 1 al d.m. n. 127/2024, che richiede esame documentale e controllo visivo sui rifiuti in ingresso.

La tesi della ricorrente, secondo cui la responsabilità dell’attribuzione del codice EER “a specchio” graverebbe sul produttore, è respinta: l’onere di controllo grava sul gestore, che non prova di averlo adempiuto. La carenza documentale e la mancata verifica visiva sono comprovate dal verbale dei Carabinieri Forestali, che fa prova fino a querela di falso.

Il Tribunale affronta poi il profilo della concentrazione. Il rapporto di prova attesta una presenza di amianto inferiore a 100 mg/Kg, ma non nega la presenza stessa. Poiché il prodotto deriva dalla miscelazione tra rifiuto pericoloso contenente amianto (EER 170665) e rifiuti inerti (EER 170904), la bassa concentrazione è effetto della diluizione. L’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 impedisce la declassificazione mediante miscelazione, e il documento della Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012 chiarisce che, se la miscela contiene almeno un rifiuto pericoloso, il codice della miscela deve essere pericoloso. Irrilevante è dunque il metodo di campionamento contestato.

Quanto alla possibilità di separare i frammenti con il litter picking, il Collegio osserva che la gestione di materiali contaminati da MCA richiede un’apposita autorizzazione ex art. 208, mai richiesta dalla società. La preclusione alla separazione è legittima, non essendo la ricorrente autorizzata al trattamento dell’amianto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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