Permesso di soggiorno, termine di conversione non perentorio e obbligo di riesame (TAR Emilia-Romagna n. 760 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dalla legge per richiedere la conversione del permesso di soggiorno posseduto ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo prevista dalla norma una diversa qualificazione. Il diniego dell’istanza di conversione è illegittimo per carenza di motivazione quando non renda chiaro l’adempimento richiesto allo straniero e sia fondato su una qualificazione della domanda diversa da quella effettivamente proposta, non potendo l’Amministrazione integrare in giudizio la motivazione dell’atto. In presenza di una vicenda complessa, il giudice annulla il provvedimento e rimette la questione all’Amministrazione, riconoscendo al richiedente la possibilità di essere rimesso in termini per documentare i requisiti del titolo richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia con un visto per motivi di studio, si è laureato in ingegneria civile nel maggio 2022. Terminato il percorso formativo, si è rivolto a un CAF per ottenere la conversione del permesso di soggiorno, in scadenza a fine novembre 2022, in permesso per attesa occupazione. Su indicazione del centro di assistenza ha chiesto l’iscrizione nelle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego, necessaria per il nullaosta prefettizio; l’iscrizione gli è stata però negata perché, nelle more, era stato assunto.

La Questura ha comunicato un preavviso di rigetto fondato su due ragioni: la mancanza del nullaosta dello Sportello Unico e la presentazione dell’istanza oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo. Il provvedimento negativo è stato impugnato deducendo l’errata applicazione degli artt. 14, comma 6, e 39, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999 e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In sede cautelare il TAR ha sospeso gli effetti dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda come l’esito di una serie di equivoci. Lo straniero, avendo concluso gli studi, non poteva più ottenere il rinnovo del permesso per motivi di studio e avrebbe dovuto chiedere, dopo l’assunzione, la conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998. Egli ha invece presentato una domanda per attesa occupazione, dichiarando una condizione non più attuale.

Anche all’Amministrazione è però imputata una condotta non lineare. La motivazione del diniego è scarsa e non chiarisce quale adempimento fosse richiesto. La Questura ha inoltre aggiunto confusione nelle more del giudizio, comunicando dapprima una cessazione della materia del contendere e poi qualificando la domanda come conversione di un titolo per protezione internazionale. Per il TAR si tratta di un’inammissibile integrazione della motivazione, che si riferiva solo alla mancanza del nullaosta prefettizio.

Quanto alla tardività dell’istanza, il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza prevalente, richiamando TAR Bologna, sentenza n. 321/2024 e, per il rinnovo, Cons. Stato, sentenza n. 6026/2017: il termine ha natura ordinatoria. Sussistono quindi i presupposti per l’annullamento per carenza di motivazione, con riesame dell’istanza e rimessione in termini per documentare i requisiti del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 39 bis 1 del d.lgs. n. 286/1998. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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