Termini perentori della VIA e silenzio del Ministero sull’istanza di valutazione (TAR Sardegna n. 745 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, anche per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, sono perentori e il loro superamento integra silenzio illegittimo dell’Amministrazione. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità fondato sulla maggiore potenza dell’impianto non legittima l’inosservanza della scansione temporale del procedimento, né una sostanziale disapplicazione delle norme che la presidiano. In assenza di un atto generale o normativo che abbia declinato in chiave attuativa il criterio di priorità, la sola modifica dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 non consente di attribuire portata recessiva all’art. 25, comma 7. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini, o l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero.
Il Fatto
La società ricorrente presenta il 21 luglio 2023 istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da 42,096 MW e alle opere di connessione, da realizzarsi in provincia di Sassari.
Verificata la completezza della documentazione, il Ministero pubblica il 7 agosto 2023 l’avviso al pubblico con termine di sessanta giorni per osservazioni e pareri. La Regione trasmette i pareri endoprocedimentali il 13 ottobre 2023; la società deposita controdeduzioni il 9 gennaio 2024. Segue un sollecito del 21 maggio 2024, senza esito. La società ricorre quindi per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la norma applicabile nell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, dettato per i progetti PNRR, quelli finanziati dal fondo complementare e quelli attuativi del PNIEC. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previo concerto del Ministero della cultura.
Poiché la fase di consultazione si è chiusa il 7 settembre 2023, lo schema di provvedimento avrebbe dovuto essere predisposto entro l’8 ottobre 2023. La violazione dei termini è dunque manifesta e sostiene l’accoglimento. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa su fattispecie analoghe — TAR Puglia, Bari, n. 500/2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 1728/2024, TAR Piemonte, n. 219/2024, TAR Puglia, Lecce, n. 588/2024, TAR Lazio, Roma, n. 12670/2024, TAR Sardegna n. 547/2024 — e il favor per le fonti rinnovabili confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Non convince la tesi erariale secondo cui l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, imponendo di dare priorità ai progetti con maggiore potenza installata, giustificherebbe il differimento dei procedimenti relativi a impianti di potenza inferiore come quello in esame. Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente, cui fa eccezione la sola pronuncia del TAR Basilicata richiamata dalla difesa, secondo cui il criterio di priorità non legittima il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento: anche i progetti di minore potenza soddisfano interessi imprenditoriali rilevanti ai fini del PNIEC e obiettivi di protezione ambientale di elevato valore costituzionale.
In assenza di un atto generale o normativo che abbia attuato il criterio di priorità, deve escludersi che la sola modifica dell’art. 8, comma 1, produca un’interpretatio abrogans delle previsioni sui termini e consenta l’elusione degli stessi, qualificati perentori dall’art. 25, comma 7. L’elevato numero di domande va fronteggiato con misure organizzative, non con la recessione della norma sui tempi: il Collegio richiama sul punto TAR Sardegna n. 436/2024 e n. 517/2024.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina alla Commissione la predisposizione dello schema di VIA, senza vincolo di contenuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza; al direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione dello schema; al Capo del Dipartimento l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater entro ulteriori sessanta giorni in caso di inadempimento. Spese compensate per il particolare contesto organizzativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.