Terzo condono, in area vincolata non è sanabile l’ampliamento in volumetria (TAR Sicilia n. 1807 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non consente la sanatoria delle opere che comportino realizzazione di nuove superfici o nuova volumetria. La qualificazione del vincolo come assoluto o relativo è indifferente, dovendosi applicare la preclusione dettata dalla norma statale, norma di grande riforma economico-sociale che il legislatore regionale non può derogare. Il parere della Soprintendenza, in presenza di un abuso non sanabile, assume natura vincolata: nessuna valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica è dovuta e nessun approfondimento istruttorio si impone. La violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990 resta conseguentemente irrilevante, non essendo il contenuto dispositivo del provvedimento diverso da quello adottato. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile rispetto a un’attività vincolata e non può essere invocato per ottenere la prosecuzione di un’illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022, ha negato il nulla-osta paesaggistico sulla richiesta di condono ex art. 32, l. n. 326/2003 volta a regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in area sottoposta a tutela paesaggistica. Il Comune, acquisito il diniego, ha respinto l’istanza di sanatoria senza ulteriore istruttoria.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, prospettando l’annullamento derivato del provvedimento comunale. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro consolidato sulla sanatoria in area vincolata. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittime le norme regionali siciliane che consentivano la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Da ciò deriva il superamento del parere del CGARS n. 291/2010 e l’affermazione che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’opera consiste in un ampliamento con nuova volumetria e nuova superficie, rientrante nella tipologia dell’abuso 1, su area vincolata sin dal 1966 e dal 1979, con vincoli confermati dal piano paesistico delle Isole Eolie. Difetta dunque il presupposto stesso della condonabilità: il parere negativo della Soprintendenza costituisce atto dovuto e vincolato.

Il primo motivo è respinto in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la disposizione che esclude l’inapplicabilità della regola di irrilevanza del vizio in caso di violazione dell’art. 10-bis opera solo per i provvedimenti discrezionali, non per quelli vincolati. Il secondo motivo cade di conseguenza, non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio in assenza dei presupposti di sanabilità. La censura di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di discrezionalità e non può comunque fondare la pretesa a perpetuare un’illegittimità. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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