Reddito minimo requisito indispensabile per permesso di soggiorno lavoro autonomo (TAR Sicilia n. 3194 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite e di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso e all’inserimento nel contesto lavorativo. L’onere di provare la disponibilità del requisito reddituale grava sul cittadino straniero. L’omessa traduzione del preavviso di rigetto in una lingua comprensibile al destinatario integra una mera irregolarità che non invalida l’atto quando non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese. Il provvedimento fondato su una pluralità di autonomi motivi resta sorretto anche dalla sola legittimità di uno di essi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Enna ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, unitamente al presupposto preavviso di rigetto. Il diniego era motivato con la mancata produzione della documentazione richiesta in sede procedimentale: attestazione di un reddito da fonti lecite pari almeno all’importo minimo di legge, certificato di residenza, passaporto e modelli CUD per gli anni 2018 e 2019.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 per l’omessa traduzione del preavviso di rigetto in una lingua a lui comprensibile, con conseguente illegittimità derivata del diniego, e la carenza dei presupposti per l’erronea interpretazione della legge, l’illogicità e la contraddittorietà della richiesta di integrazione documentale. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta e la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata traduzione del preavviso di rigetto. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, e in particolare Consiglio di Stato, III, 26 giugno 2019, n. 4416, il Collegio qualifica l’omissione come irregolarità che non inficia la validità dell’atto ove non abbia impedito allo straniero di impugnare tempestivamente il provvedimento e di articolare compiutamente le proprie difese. Nel caso concreto il ricorrente ha proposto ricorso e svolto le sue ragioni, cosicché il motivo è infondato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la carenza dei presupposti. Il Collegio richiama l’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che impone al lavoratore non appartenente all’Unione europea di dimostrare la disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria. La disposizione è costantemente interpretata nel senso che il possesso del reddito minimo costituisce requisito soggettivo non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Tribunale aggiunge che la disponibilità di un reddito conseguito in modo lecito è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose, e che l’obbligo di provare il requisito reddituale compete allo straniero, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2019, n. 7739. Nella specie il ricorrente non ha dimostrato il possesso di un reddito adeguato nemmeno nel corso del giudizio, cosicché il diniego risulta legittimamente adottato.

Il Collegio osserva infine che il provvedimento si fonda su una pluralità di autonomi motivi: la riconosciuta legittimità di quello relativo all’omessa dimostrazione del reddito adeguato è sufficiente a sorreggerlo, secondo l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, III, 16 agosto 2024, n. 7157. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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