Reddito minimo requisito non eludibile per permesso lavoro autonomo (TAR Sicilia n. 3195 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, attinente alla sostenibilità dell’ingresso e all’inserimento nel contesto lavorativo. L’obbligo di provare la disponibilità del requisito reddituale grava sul cittadino straniero. L’omessa traduzione del preavviso di rigetto e del diniego nella lingua conosciuta dal destinatario integra un’irregolarità che non inficia la validità dell’atto quando non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese. Il provvedimento fondato su una pluralità di autonomi motivi resta sorretto dalla legittimità di uno solo di essi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Questore ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, oltre che del presupposto preavviso di rigetto. Il diniego era motivato con la mancata produzione della documentazione richiesta in sede di preavviso: attestazione di un reddito da fonti lecite pari almeno all’importo minimo di legge, certificato di residenza, copia delle ultime tre fatture di acquisto merci e assicurazione sanitaria.

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 per l’omessa traduzione del preavviso nella lingua a lui comprensibile, con illegittimità derivata del diniego; con il secondo motivo ha contestato la carenza dei presupposti, sotto i profili dell’erronea interpretazione della legge, dell’illogicità e della contraddittorietà della richiesta di integrazione documentale. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata traduzione del preavviso di rigetto e del provvedimento finale. Richiamando il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato, III, 26 giugno 2019, n. 4416, il TAR qualifica l’omissione come irregolarità che non inficia la validità dell’atto, tutte le volte in cui l’omissione non abbia impedito allo straniero di impugnare tempestivamente il provvedimento e di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Il motivo è quindi infondato.

Passando al secondo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 impone al lavoratore extracomunitario di dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, da fonti lecite, superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il Collegio richiama l’interpretazione costante della disposizione, ribadita dal Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2019, n. 7739: il possesso del reddito minimo è requisito soggettivo non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese. La disponibilità di un reddito conseguito in modo lecito costituisce, inoltre, garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose. L’onere di provare il requisito reddituale grava sullo straniero.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato il possesso di un reddito adeguato nemmeno nel corso del giudizio. Il diniego risulta pertanto legittimamente adottato. Il Tribunale aggiunge che, trattandosi di provvedimento fondato su una pluralità di autonomi motivi, la riconosciuta legittimità del motivo relativo all’omessa dimostrazione del reddito è sufficiente a sorreggerlo, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, III, 16 agosto 2024, n. 7157.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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