Pascolo abusivo e poteri sindacali di rientro coatto della mandria (TAR Sicilia n. 3196 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo spostamento di bestiame fuori dal Comune di residenza senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 43 d.P.R. n. 320/1954 integra gli estremi del pascolo abusivo e legittima il sindaco ad adottare l’ordine di immediato rientro degli animali nella sede aziendale. Le ragioni di urgenza che giustificano il provvedimento sindacale scaturiscono dall’interesse pubblico al monitoraggio dei movimenti delle mandrie e alla prevenzione delle zoonosi, e si considerano inverate già quando la mandria si sottrae a tale controllo. Non è necessaria, a tal fine, la sussistenza di un’emergenza sanitaria in atto. Il difetto di istruttoria e di motivazione non sussiste quando il provvedimento si fondi sulla constatata assenza di titolo per la permanenza degli animali sul territorio comunale.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune siciliano ha adottato due ordinanze con cui ha ingiunto alla titolare di un’azienda zootecnica il rilascio di un terreno comunale occupato dal bestiame e il contestuale trasferimento degli animali presso la sede dell’azienda. Con un terzo provvedimento, l’amministrazione ha poi intimato lo spostamento entro sette giorni, preannunciando l’esecuzione forzata in caso di inerzia.

La ricorrente ha impugnato i tre atti davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e l’ineseguibilità degli ordini per carenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie. Ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e chiedendo, in subordine, il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, risultando il ricorso manifestamente infondato. Il dato decisivo è incontestato: la ricorrente ha trasferito gli animali dal Comune di sede dell’azienda a quello di destinazione del pascolo in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 43 d.P.R. n. 320/1954, allora vigente.

Il giudice amministrativo ha richiamato la disciplina dei commi 3, 4 e 5 della disposizione. La norma impone la presentazione di apposita domanda al sindaco del Comune di destinazione, che autorizza l’introduzione del gregge accertata la disponibilità di pascolo. Per ogni successivo spostamento è necessaria una nuova domanda. In caso di spostamento senza regolare autorizzazione, il Prefetto — oggi il sindaco — può disporre il rientro coatto del gregge al Comune di provenienza, con oneri a carico del contravventore.

Sul piano funzionale, il Collegio ha osservato che la normativa mira ad assicurare un costante monitoraggio dei movimenti delle mandrie, per prevenire il contagio e la diffusione delle patologie infettive fra animali e verso l’uomo. Ne consegue che le ragioni di urgenza legittimanti il provvedimento sindacale scaturiscono dall’interesse pubblico alla massima prevenibilità del contagio e si considerano già inverate quando la mandria si sottrae al controllo. Il TAR Potenza, sez. I, sentenza n. 241 del 4 aprile 2014, richiamato dal Collegio, ha chiarito che lo spostamento abusivo è di per sé causa giustificativa del forzoso rientro, senza necessità di un’emergenza sanitaria in atto.

Quanto al caso concreto, la richiesta di autorizzazione prodotta dalla ricorrente riguardava la permanenza degli animali a destinazione fino a una data anteriore all’adozione dei provvedimenti impugnati e non era quindi idonea a giustificare la presenza del bestiame sul territorio comunale. Il contestato difetto di motivazione è stato escluso: la decisione sindacale è scaturita dalla constatata esistenza di un pascolo abusivo, non potendosi disporre di pascoli demaniali alternativi, riservati ai residenti titolari di aziende zootecniche.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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