Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta satisfattività dell’interesse al bonifico (TAR Marche n. 293 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, determinando un nuovo assetto conseguente a fattori esterni ovvero a un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto in contestazione. In tal caso viene meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito, in applicazione del principio di cui all’art. 100 c.p.c. La declaratoria presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente e non richiede una pronuncia sul merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i decreti direttoriali e i verbali con cui è stata adottata, ex art. 14-ter della legge n. 241/1990, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Basso Bacino Fiume Chienti”. Il ricorso investiva l’intero assetto procedimentale, comprensivo dei pareri resi dalle amministrazioni partecipanti e dei provvedimenti adottati in precedenti conferenze di servizi.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato che, con determinazione comunale, l’area in questione è stata restituita agli usi legittimi, essendo stato accertato che il sito non contribuisce alla contaminazione. Su tale presupposto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni statali costituite, ha dichiarato di aderire alla proposta di compensazione delle spese; le altre parti intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. La vicenda contenziosa risulta superata da un fatto sopravvenuto che ha inciso direttamente sul rapporto in contestazione.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la declaratoria ex art. 34, comma 5, c.p.a. si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento amministrativo che interviene nel rapporto. Sul punto ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 5914 del 2021, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 5176 del 2022, nonché pronunce di TAR Toscana n. 14 del 2022 e TAR Trentino Alto Adige n. 1 del 2022.
Applicando tale principio, il Tribunale ha ritenuto che nella specie la pretesa della ricorrente risulti pienamente soddisfatta, essendo l’area restituita agli usi legittimi a seguito dell’accertamento della mancanza di contributo del sito alla contaminazione. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione dell’esito sopravvenuto e dell’adesione delle amministrazioni statali alla proposta di composizione, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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