Rinnovo del permesso di soggiorno: condanne penali e pericolosità sociale autoevidente (TAR Emilia-Romagna n. 198 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, quando il diniego si fondi su condanne penali per reati non ostativi, l’Amministrazione è tenuta a valutare la durata del soggiorno, il radicamento sociale e familiare e la situazione economica dello straniero, ma deve in ogni caso accertare l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico sulla base di un quadro istruttorio completo e aggiornato. Ove l’attività delittuosa non si risolva in un episodio isolato, ma presenti rilevante continuità e sistematicità, il profilo di pericolosità sociale risulta autoevidente e non richiede ulteriore specifica motivazione in chiave di bilanciamento con il radicamento. Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede penale non attenua la caratterizzazione negativa della condotta, ma ne accresce la rilevanza sul piano della pericolosità. Il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, ragionevole e proporzionato, con valutazioni alternative di merito. In applicazione del principio tempus regit actum, la nuova disciplina sopravvenuta si applica ai procedimenti in corso, salvo espressa disposizione transitoria contraria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino giunto in Italia nel 2008 e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato nel 2018 e valevole fino al 28 febbraio 2019, presentava in data 16 aprile 2019 domanda di rinnovo per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 21 agosto 2023, notificato il 2 gennaio 2024, il Questore di Bologna respingeva l’istanza rilevando la carenza documentale in ordine all’alloggio, alla residenza e alla capacità reddituale, nonché l’esistenza di due precedenti condanne.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, per non avere l’Amministrazione considerato la lunga permanenza in Italia, i legami familiari e l’attività lavorativa svolta dal 2010, e contestando l’errato computo del cumulo delle pene nonostante il riconoscimento della continuazione. Con il secondo motivo censurava l’applicazione retroattiva della modifica normativa intervenuta con il c.d. decreto Cutro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in presenza di condanne per reati non ostativi, l’Amministrazione deve comunque accertare la sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico sulla base di un quadro istruttorio completo e aggiornato. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 10249 del 2023.

Applicando tale canone, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente ricavato dalle sentenze penali elementi più che sufficienti di giudizio, tali da rendere oggettivamente ultronea ogni ulteriore indagine. L’attività delittuosa del ricorrente, infatti, non si è risolta in un unico episodio isolato, ma ha presentato rilevante continuità e sistematicità, essendo egli già stato condannato per analoghe attività criminose.

Quanto al computo delle pene, il profilo è ritenuto in sé ininfluente sul complessivo giudizio di pericolosità. Il vincolo della continuazione riconosciuto dal Tribunale di Ravenna, lungi dal diminuire la caratterizzazione negativa della condotta, ne accresce la possibile rilevanza sul piano della pericolosità sociale, correttamente valutata dal Questore. L’apprezzamento discrezionale, ragionevole e proporzionato, non può essere sostituito in sede di legittimità con valutazioni alternative di merito in relazione a plurime vicende penali recenti.

Il Collegio esclude inoltre che l’Autorità di pubblica sicurezza debba compiere le valutazioni sul reinserimento sociale e sulle prospettive di vita che spettano ad altri uffici, dotati di specifiche competenze, come gli Uffici di sorveglianza penale. La censura sul tempus regit actum è respinta: la nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso, e la disposizione transitoria invocata dal ricorrente riguarda la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità e cure mediche, fattispecie non ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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