Permesso di soggiorno e pericolosità sociale: irrilevanti i fatti sopravvenuti (TAR Lombardia n. 1981 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale espresso dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 va verificato con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione del provvedimento. I fatti sopravvenuti, ancorché favorevoli allo straniero, non incidono sulla legittimità dell’atto impugnato e non possono essere valutati dal giudice amministrativo. Essi sono tuttavia idonei a fondare una nuova istanza o ad arricchire una istanza di riesame, sollecitando nuovamente i poteri valutativi dell’Amministrazione. È legittimo il diniego che dia conto di una pluralità di segnalazioni all’Autorità giudiziaria e di misure di prevenzione, connotate da gravità, reiterazione e attualità degli indici di pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dall’età di sei anni, chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Questore di Como aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego si fondava sulla pericolosità sociale desunta da una pluralità di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per diverse ipotesi delittuose e da misure amministrative di polizia (daspo, avviso orale, foglio di via obbligatorio), oltre che sull’assenza di un’adeguata fonte di reddito.

Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe valutato la sua situazione complessiva: il vissuto familiare complesso, l’avvio di un percorso di reintegrazione e il ritorno a vivere con la madre e le sorelle. In vista dell’udienza la difesa allegava la detenzione fino al luglio 2021, l’ingresso in comunità terapeutica, l’affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309/1990, il positivo conchiuso programma e l’attuale occupazione lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo di riferimento: l’art. 4, comma 3 e l’art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998. Su questa base il giudizio di pericolosità espresso dal Questore risulta sorretto da una compiuta ponderazione, che tiene conto non solo dei procedimenti penali ma anche dell’inserimento sociale e lavorativo dell’interessato.

Il TAR ritiene legittimo l’operato dell’Amministrazione, che ha dato conto della pluralità delle condotte, delle denunzie e dei provvedimenti di prevenzione personale. Gli indici di pericolosità sono valutati nella loro attualità e concretezza, riferiti al triennio antecedente il provvedimento. Le condotte poste a fondamento del giudizio, osserva il Collegio, minano in radice proprio l’ambiente e gli interessi familiari invocati dal ricorrente.

Ne discende la ragionevolezza dell’iter logico-giuridico seguito dall’Autorità e la legittimità del provvedimento, sorretto da un adeguato impianto motivazionale. Il ricorso, già prospettato come non fondato in sede interinale, è pertanto rigettato.

Il passaggio centrale riguarda le sopravvenienze. Le condanne medio tempore intervenute e il percorso terapeutico non entrano nel thema decidendum, perché il giudizio di legittimità è astretto ai presupposti esistenti al momento dell’adozione dell’atto. Il Collegio richiama il diritto vivente, rammentato da TAR Lombardia, I, 2 febbraio 2023, n. 289: l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi favorevoli esistenti e rappresentati al momento del provvedimento, non quelli successivi. Tali sopravvenienze, pur ininfluenti sulla legittimità, possono fondare una nuova istanza o arricchire una già intervenuta istanza di riesame. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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