Ordinanza sindacale contingibile e urgente per messa in sicurezza costone roccioso (Cons. Stato n. 9216 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, quale presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi di rimozione del pericolo. L’ordine sindacale ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, e prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo. Ai sensi dell’art. 31 del Codice della strada, i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; ove la contiguità con la sede viaria venga meno per la frapposizione di fondi altrui, l’obbligo grava su questi ultimi. Il ricorso al potere extra ordinem è legittimo anche in presenza di un pericolo solo potenziale, in applicazione del principio di precauzione.

Il Fatto

Con ordinanza n. 6 del 24.9.2015, il Sindaco del Comune di Amalfi ingiungeva ai cinque germani, quali soci unici della società proprietaria del fondo, di eseguire con urgenza gli interventi di messa in sicurezza di un costone roccioso sovrastante un tratto di strada pubblica, a seguito di distaccamento di materiale lapideo e presenza di focolai. Il provvedimento era adottato sull’accertamento tecnico dei Vigili del Fuoco e del responsabile dell’area tecnica comunale.

I destinatari impugnavano l’atto davanti al TAR Campania, deducendo di non essere proprietari del cespite, l’insufficienza dei presupposti e la genericità dell’ordine, oltre alla competenza dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 30 del Codice della strada. Il TAR, con sentenza n. 1126/2022, respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. Non è contestata la qualifica degli appellanti di soci unici della società proprietaria del sito. Richiamando Cons. Stato n. 536 del 2022, la Sezione ribadisce che l’ordinanza va rivolta al soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirne l’eliminazione, a prescindere dal titolo in base al quale ha la disponibilità del bene. La qualità di soci unici integra tale disponibilità, non avendo gli stessi allegato di esserne esclusi di fatto.

Il provvedimento, inoltre, non ha carattere sanzionatorio ma solo ripristinatorio a tutela dell’incolumità pubblica, come affermato in Cons. Stato n. 1192 del 2021. Ne segue l’irrilevanza di ogni rilievo sul nesso eziologico e sulle cause dell’evento franoso.

Quanto ai presupposti, la Corte richiama l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000: anche un pericolo solo potenziale legittima il ricorso al potere extra ordinem, in forza del principio di precauzione. La condizione di eccezionalità va letta in senso intrinseco, come necessità e urgenza attuale di intervenire, non come novità dell’evento.

L’istruttoria è ritenuta adeguata: l’urgenza esonera l’autorità da accertamenti complessi, purché siano considerate tutte le circostanze apprese. I rilievi sulla genericità dell’ordine e sull’eccessivo costo delle opere restano privi di riscontro probatorio.

Infine, la Sezione qualifica il costone come ripa ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 44, del Codice della strada, richiamando Cass. n. 10112 del 2000, Cass. n. 13087 del 2004 e Cons. Stato n. 329 del 2017: l’obbligo di manutenzione grava sui proprietari dei fondi laterali. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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