Silenzio della p.a. su esposti e soccombenza virtuale nel giudizio ex art. (TAR Puglia n. 667 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, nel giudizio avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato mediante un provvedimento adottato spontaneamente dall’Amministrazione, e non in esecuzione di un ordine giudiziale. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La decisione non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato. Ove l’inerzia venga meno in corso di causa, le spese seguono la soccombenza virtuale ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., in ragione della iniziale fondatezza del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, conduttore e proprietario di un locale adibito a ristorante e bar nel centro storico di Ostuni, hanno proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per accertare il silenzio-inadempimento del Comune su due istanze, presentate nell’aprile e nel giugno 2023. Con esse chiedevano un intervento ispettivo e repressivo e l’ordine di cessazione di attività commerciali abusive svolte dalla controinteressata negli immobili vicini, con opere abusive e in assenza di destinazione d’uso e agibilità commerciale. Domandavano altresì l’accertamento dell’obbligo di provvedere espressamente e la nomina di un Commissario ad acta.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha documentato una serie di sopralluoghi, la chiusura negativa della SCIA relativa all’immobile al civico 28 e l’ordinanza di chiusura dell’attività abusiva al civico 38, oltre alla rimozione delle opere abusive. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a., nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. Il giudizio è però divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., risultando per tabulas l’adozione dei provvedimenti sollecitati: la chiusura negativa del procedimento SCIA e l’ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva.
Il Tribunale richiama i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559) e la distinzione rispetto alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Quest’ultima presuppone una situazione nuova tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza; la cessazione della materia del contendere, invece, si fonda sull’accertamento nel merito della pretesa e sulla piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni amministrative.
Poiché l’Amministrazione ha adottato provvedimenti ritenuti dai ricorrenti pienamente satisfattivi della pretesa sostanziale, ricorrono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in conformità della esplicita richiesta delle parti.
Quanto alle spese, il Collegio applica la soccombenza virtuale ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., alla luce della evidente iniziale fondatezza del ricorso. Sussisteva, secondo il consolidato insegnamento in subiecta materia, l’obbligo della P.A. di provvedere espressamente a fronte di esposti di soggetti interessati, titolari di immobili o attività concorrenti ubicati nelle immediate vicinanze, ed era decorso il termine di trenta giorni dalle istanze al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono pertanto poste a carico del Comune e liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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