Equivalenza tecnica e sindacato sulla discrezionalità della commissione (Cons. Stato n. 2782 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza tecnica tra il prodotto offerto e quello richiesto dalla legge di gara costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e, in quanto tale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando appaia macroscopicamente illogico, incongruo o fondato su palese travisamento dei fatti. La motivazione del provvedimento di esclusione, seppure sintetica, è idonea a sorreggere il giudizio di non equivalenza funzionale quando indichi i profili clinici che rendono i dispositivi non assimilabili. Il principio di equivalenza, in ossequio alla ratio pro-concorrenziale, opera sia sui requisiti di ammissione sia sulle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi. L’aggiornamento del programma triennale degli acquisti, per sua natura rivolto al futuro, non integra revoca implicita di una gara già bandita, mancando una manifestazione espressa del potere di autotutela. La scelta di accorpare sistema e materiale di consumo nel medesimo lotto rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile nel merito.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria territoriale ha indetto una procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi per la chirurgia oculistica, articolata in lotti. Il lotto controverso riguardava un sistema per facoemulsificazione della cataratta e il relativo materiale di consumo, comprensivo di un dilatatore pupillare ad anello flessibile.

Un operatore economico ha partecipato proponendo un dilatatore pupillare ad uncino, attestandone l’equivalenza funzionale mediante relazione tecnica. La commissione giudicatrice lo ha escluso per difetto del requisito minimo di equivalenza tecnica. Il TAR Marche ha parzialmente accolto il ricorso, annullando l’esclusione e ritenendo la motivazione laconica e l’interpretazione del principio di equivalenza tendenzialmente formalistica. L’azienda ha proposto appello principale; l’impresa ha spiegato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’aggiornamento del programma triennale 2024/2026, con cui il lotto è stato espunto, non può aver inciso su una gara indetta nel giugno 2023: l’atto programmatico è rivolto al futuro. Non ricorrono gli estremi del provvedimento amministrativo implicito, richiedendosi una previa manifestazione espressa di volontà e un collegamento biunivoco tale da rendere l’atto implicito l’unica conseguenza possibile di quello presupposto.

Quanto al primo motivo dell’appello principale, il Collegio esclude che si verta sull’impugnativa di una clausola escludente. L’impresa non ha contestato la lesività immediata della legge di gara, ma l’interpretazione del criterio di equivalenza resa dalla commissione. Il ricorso era pertanto tempestivo. Non ricorrono, del resto, le fattispecie tipizzate dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, essendo possibile offrire un prodotto equivalente.

Il secondo motivo è infondato. La vicenda non riguarda un aliud pro alio, ma l’applicazione del principio di equivalenza, che secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 6212 del 2019; Sez. III n. 8840 del 2025) permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e opera tanto sui requisiti di ammissione quanto sulle specifiche tecniche.

È invece fondato il terzo motivo. Il TAR ha travalicato i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali: la motivazione dell’esclusione, pur sintetica, indica in modo puntuale e sufficiente la maggior invasività del dispositivo offerto, con ulteriori tagli corneali. La relazione di equivalenza prodotta dall’impresa appare autoreferenziale e priva di supporti scientifici, mentre il capitolato richiedeva la prova scritta della soluzione equivalente.

L’appello incidentale è infondato. La determinazione del contenuto del bando rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo se ictu oculi irragionevole. Legittima è anche la verbalizzazione unitaria delle sedute, non imposta la redazione di verbali distinti dalla lex specialis. In riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è respinto; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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