Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 90 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto emesso ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione allorché questa non provi l’esecuzione del giudicato e sia decorso il termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento. Accertato l’obbligo, il giudice ordina il pagamento delle somme del titolo, degli interessi e delle spese ulteriori nel termine fissato. Nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate nel giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto emesso dalla corte di appello in esito a un procedimento ex legge Pinto, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 8.500,00, oltre alle competenze della procedura con distrazione in favore del procuratore costituito. Il decreto, notificato e passato in giudicato, non è stato eseguito.

Il ricorrente ha quindi inoltrato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, lasciando decorrere sei mesi senza esito, e ha agito ex artt. 112 e ss. c.p.a. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La parte ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Tribunale estende l’intervento del commissario anche al pagamento delle spese, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni.

A fondamento di tale estensione il Tribunale richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Richiama inoltre il buon andamento e, per analogia con l’espropriazione forzata, gli artt. 95 e 510 c.p.c., nonché i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. Il Tribunale rileva infine che al momento del trattenimento in decisione non è ancora entrata in vigore la disposizione di cui all’art. 1, comma 817, lett. m), l. n. 207/2024. Il ricorso è dunque accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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