Condono edilizio su immobile vincolato richiede parere dell’ente preposto (TAR Toscana n. 1839 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 costituisce termine di conclusione del sub procedimento di rilascio del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il suo inutile decorso dà luogo a un mero silenzio-rifiuto o silenzio inadempimento, privo di valenza provvedimentale, che non consuma il potere dell’ente e non lo esonera dal provvedere. Il Comune non può pertanto definire negativamente la pratica condonistica allegando la mancata acquisizione di quel parere: grava su di lui l’obbligo di una istruttoria completa e l’ente preposto è tenuto a esitare l’istanza. Il diniego fondato su tale carenza è illegittimo e va annullato, salvo il riesercizio del potere.
Il Fatto
Nel 1985 l’allora proprietaria di un box auto presentava al Comune di Firenze istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. L’immobile ricadeva nella fascia di rispetto ferroviaria, per la quale occorreva il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Nel 2003 il Comune chiedeva l’integrazione documentale al dante causa dei ricorrenti, segnalando tra le carenze proprio quel nulla osta; nel 2005 sollecitava il rilascio a RFI, che non riscontrava. Nuova richiesta di integrazione seguiva nel 2017, e i ricorrenti attivavano a loro volta l’ente. Perdurando l’inerzia, il Comune respingeva il condono. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo l’obbligo dell’ente di acquisire il parere e la disparità di trattamento rispetto ad altri box della stessa area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, nella versione applicabile ratione temporis, che subordina la sanatoria su immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte e prevede che, decorsi centottanta giorni, il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto.
Richiamando il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 1319 del 14 luglio 2020, la sentenza qualifica quel silenzio come mero inadempimento, privo di contenuto provvedimentale negativo. L’argomento è letterale, sistematico e storico: l’originaria previsione del silenzio significativo negativo e la sua successiva trasformazione in silenzio-accoglimento dimostrano che il legislatore, qualificando oggi la fattispecie come silenzio-rifiuto, ne ha escluso la natura provvedimentale.
Ne derivano corollari precisi. Il termine di centottanta giorni conclude il sub procedimento; il suo decorso non consuma il potere dell’autorità; la legittimazione del richiedente non esclude quella concorrente del Comune ad azionare i rimedi contro il silenzio inadempimento; il Comune, in ogni caso, non può chiudere il procedimento senza il parere, stante la sua natura vincolante.
La decisione valorizza il principio di completezza dell’istruttoria ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e la circolare ministeriale del 30 luglio 1985, che addossa al Comune la responsabilità del rilascio conformemente a tutti i pareri necessari. Nel caso concreto RFI è stata sollecitata due volte, nel 2005 e nel 2017, senza mai esitare le istanze.
Il ricorso è quindi accolto e il diniego annullato, salvo il riesercizio del potere una volta acquisito il provvedimento di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria o attivati moduli procedimentali alternativi. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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