Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e onere di attivazione del ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 356 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso si desume dal comportamento processuale della parte, che dopo la fase cautelare non si attivi con memorie, documenti o comparizioni, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio. Il giudice amministrativo può trarre da tali condotte argomenti di prova ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.. La facoltà di decidere il ricorso ai soli fini risarcitori, prevista dall’art. 34, comma 3, c.p.a., resta subordinata alla condizione che permanga un interesse attuale e a una richiesta espressa e motivata della parte. La domanda risarcitoria introdotta con formula generica e non coltivata non è idonea a sostenere l’interesse alla decisione nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia come minorenne non accompagnato, ottenne il permesso di soggiorno per minore età e, divenuto maggiorenne, presentò istanza di rinnovo per motivi di lavoro subordinato e attesa occupazione. La Questura dispose l’archiviazione dell’istanza, rilevando la mancata presentazione agli appuntamenti fissati per l’identificazione e l’assenza di comunicazioni, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorrente impugnò l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, e chiese l’annullamento, la condanna al rinnovo del titolo e il risarcimento del danno. La domanda cautelare fu respinta. Dopo la fase cautelare la parte non depositò più alcun atto e non comparve alle udienze successive.

La Motivazione della Corte

La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto, finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Il Collegio richiama il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, sancito dall’art. 2 c.p.a., e ritiene che in tale contesto fosse onere della parte rappresentare le ragioni idonee a giustificare la permanenza di un’utilità attuale al ricorso.

Il Tribunale individua una serie di elementi univoci della sopravvenuta carenza d’interesse: l’assenza di atti processuali successivi alla fase cautelare, già definita con valutazione di infondatezza; la mancata comparizione alle due udienze pubbliche, nonostante la rituale notifica degli avvisi; la natura degli atti impugnati, destinati a effetti temporanei o rapidamente superati; l’inammissibilità della domanda di condanna al rinnovo, riguardando una funzione discrezionale non vincolata; il giudicato cautelare sfavorevole.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che è stata introdotta con mera formula di stile, in termini generici, e non è stata in alcun modo coltivata. L’art. 34, comma 3, c.p.a. consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori quando l’annullamento non risulti più utile, ma subordina tale possibilità alla permanenza di un interesse attuale. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, che esige una richiesta espressa e motivata della parte per la decisione ai soli fini risarcitori.

Sulla base degli artt. 116, comma 2, c.p.c., 64, comma 4, c.p.a. e 84, comma 4, c.p.a., il Tribunale desume dal contegno delle parti argomenti di prova della perdita di interesse e dichiara il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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