Nessun obbligo di acquisire d’ufficio la prova dell’inabilità del condannato ultrasessantenne (Cass. pen. Sez. I n. 25073 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una istanza di detenzione domiciliare proposta da persona di età superiore ai sessant’anni, il Tribunale di sorveglianza non è gravato da alcun obbligo di acquisire d’ufficio la documentazione medica diretta a verificare l’eventuale sussistenza di condizioni di inabilità, anche parziale, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il giudizio prognostico di pericolosità sociale, che impone il rigetto dell’affidamento in prova, può fondarsi sui precedenti penali, sulle pendenze processuali, sulle informazioni di polizia e sui risultati dell’indagine socio-familiare, non essendo necessario il riferimento a contatti con la criminalità organizzata. La produzione documentale in udienza non soggetta al termine dei cinque giorni per le memorie non è idonea, di per sé, a superare la motivazione che nega l’utilità rieducativa dell’attività proposta.
Il Fatto
La condannata proponeva istanza di affidamento in prova e, in via subordinata, di detenzione domiciliare al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Il giudice respingeva la prima per la pericolosità sociale desunta dai numerosi precedenti penali, dall’inserimento criminale, dalla mancanza di attività lavorativa lecita e dalla mancata prova della disponibilità del domicilio, ove la donna era risultata più volte irreperibile. La seconda istanza era dichiarata inammissibile per il mancato rispetto dei limiti di pena da espiare.
Avverso l’ordinanza ricorreva il difensore, deducendo con il primo motivo il travisamento del dato lavorativo e l’illogicità del giudizio di pericolosità, e con il secondo motivo la violazione dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per non avere il Tribunale verificato d’ufficio la sussistenza di uno stato di inabilità nella condannata ultrasessantenne.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Quanto all’affidamento in prova, il Collegio ribadisce che le valutazioni richieste al Tribunale di sorveglianza sono due: l’assenza di un pericolo di recidiva e l’utilità dell’affidamento per il reinserimento sociale, secondo la formula dell’art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il giudizio prognostico di pericolosità può essere tratto da fonti di conoscenza già validate dalla giurisprudenza di legittimità: i precedenti penali (Sez. I n. 38953 del 18/06/2021, Palermo), le pendenze processuali (Sez. I n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia), le informazioni di polizia (Sez. I n. 31640 del 14/07/2022, Serao) e i risultati dell’indagine socio-familiare (Sez. I n. 10586 dell’08/02/2019, Catalano). Lo scrutinio dei comportamenti passati, anche diversi da quelli in espiazione, costituisce dato oggettivo idoneo a fondare la prognosi.
Sul preteso travisamento dell’attività lavorativa, la Corte osserva che la disponibilità all’assunzione risaliva a oltre due anni prima dell’ordinanza e non era seguita dall’inizio dell’attività, pur essendo la ricorrente libera ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale, dunque, non ha deciso su un presupposto diverso dal vero.
Quanto alla dichiarazione di disponibilità al volontariato depositata in udienza, il motivo è inammissibile per mancanza di specificità: la produzione documentale in contraddittorio non soggiace al termine dei cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per le sole memorie (Sez. V n. 5458 del 09/01/2018, Bernini), ma il ricorso non si confronta con l’autonoma ratio della decisione, che ha negato l’utilità rieducativa dell’attività per la sua indeterminatezza.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il Collegio afferma che, di fronte a un’istanza di detenzione domiciliare presentata da un ultrasessantenne, non esiste alcun obbligo del Tribunale di sorveglianza di acquisire d’ufficio documentazione medica per verificare l’eventuale stato di inabilità, anche parziale, secondo il disposto dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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