PGTU e classificazione funzionale delle strade: sindacato limitato alla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 2984 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade operata dal PGTU costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti di fatto. Il fatto che la nomenclatura e la configurazione delle reti stradali del piano comunale divergano da quelle del d.m. 5 novembre 2001 non integra di per sé un vizio istruttorio, poiché il piano è adottato in attuazione dell’art. 36 cod. strada e persegue finalità di pianificazione del traffico distinte da quelle costruttive del decreto ministeriale. La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale non è irragionevole, non essendo dimostrata la loro sovrapponibilità alle strade locali. Quanto alla motivazione, il richiamo a più pareri endoprocedimentali concordi nella conclusione negativa non la rende incomprensibile, anche se gli argomenti sono parzialmente disallineati, dovendosi gli stessi intendere come alternativi o come autonomi capi motivazionali convergenti.
Il Fatto
Una società che gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma chiedeva il rilascio di una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico su via Enna. Roma Capitale rigettava l’istanza richiamando tre pareri endoprocedimentali: quello della Sovrintendenza capitolina, quello del Dipartimento mobilità e trasporti e quello del Corpo di Polizia locale. Le conclusioni erano tutte negative, ma gli argomenti non coincidenti: la strada era qualificata a viabilità principale, l’occupazione ricadeva su area di sosta e non su carreggiata, e il marciapiede sarebbe stato occupato oltre i limiti consentiti.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso. Il giudice di primo grado ravvisava un difetto di motivazione, per effetto dell’assemblaggio di pareri contraddittori, e un vizio istruttorio del PGTU nella parte in cui classifica le strade interzonali come viabilità principale e assimila a questa ogni via non locale. Roma Capitale proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta approvazione di un nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. L’approvazione di un atto successivo non equivale ad acquiescenza alla sentenza sfavorevole, e il giudizio amministrativo ha ad oggetto il singolo provvedimento, da scrutinare secondo il principio del tempus regit actum. La sopravvenienza normativa resta dunque irrilevante ai fini della procedibilità.
Nel merito del primo motivo, la Corte ritiene che il TAR abbia errato nel ravvisare un difetto motivazionale. Il provvedimento riproduce i tre pareri, tutti convergenti nell’esito negativo. I diversi argomenti, secondo il Collegio, non rendono incomprensibile la decisione: essi attengono a profili diversi, secondo le competenze dei rispettivi uffici, e possono leggersi come alternativo-subordinati o come autonomi capi motivazionali pur disallineati, tutti convergenti verso la medesima conclusione. Rileva inoltre che l’esito era vincolato dal complessivo regime normativo applicabile, con richiamo all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il secondo motivo investe il cuore della sentenza impugnata: la classificazione delle strade. La Corte supera anzitutto il rilievo del primo giudice sul riferimento alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel d.m. 5/11/2001“. Tale richiamo attiene a una semplificazione di ordine terminologico, non a una scelta istruttoria sommaria. Il PGTU opera in attuazione dell’art. 36 cod. strada e reca la classifica funzionale delle strade urbane; il decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 13 cod. strada, disciplina invece le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Le due fonti rispondono a prospettive e finalità differenti, come conferma il riparto di attribuzioni interne al Codice della strada.
Quanto all’assimilazione delle strade interzonali alla viabilità principale, il Collegio esclude che essa integri un vizio istruttorio o una manifesta irragionevolezza. Il piano definisce la viabilità principale come l’insieme delle strade non a carattere locale e colloca le interzonali tra i sottotipi assimilati alle strade di quartiere di tipo E, con le stesse funzioni dei tipi originari. La circostanza che le Direttive ministeriali del 12 aprile 1995 prevedano una categoria di strade locali interzonali non preclude all’amministrazione di individuare una categoria autonoma, ove ne sussistano i requisiti sostanziali. Nessun elemento concreto dimostra che via Enna presenti caratteristiche incompatibili con la nozione di viabilità principale.
Accolto l’appello, la sentenza di primo grado è riformata e il ricorso originario respinto. La complessità e la parziale novità delle questioni giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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