Annullamento d’ufficio del titolo edilizio e decorrenza del termine dal sopralluogo (TAR Toscana n. 1494 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del titolo edilizio decorre non già dal deposito degli elaborati progettuali, bensì dal momento in cui l’amministrazione scopre in concreto l’illegittimità dell’atto, evenienza che può coincidere con il sopralluogo della polizia municipale. L’onere motivazionale gravante sul Comune in ordine all’interesse pubblico si atteggia in modo attenuato quando la difformità edilizia è di rilevanza e autoevidenza tali da emergere dal mero richiamo alle disposizioni violate. La non veritiera prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste a fondamento del titolo favorevole esclude la configurabilità di un affidamento legittimo. La discrasia tra la superficie contestata nella comunicazione di avvio del procedimento e quella indicata nel provvedimento finale non inficia la legittimità dell’atto quando la contestazione resta incentrata sulla medesima violazione sostanziale della disciplina urbanistica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare, otteneva dal Comune il permesso di costruire n. 18/2017 per la ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico, entro il limite di mq 20,00 di superficie utile consentito dallo strumento urbanistico allora vigente. In data 11 giugno 2018 il tecnico incaricato trasmetteva lo stato finale dei lavori recante una variante in corso d’opera. A seguito di sopralluogo del 15 maggio 2019, la polizia municipale accertava opere eseguite in difformità dal titolo, con ampliamento pari a mq 21,02; dagli elaborati progettuali allegati allo stato finale risultava peraltro un ampliamento di mq 20,36, comunque superiore al limite assentibile.

Avviato il procedimento, il Comune disponeva con determina n. 125 del 4 febbraio 2020 l’annullamento in autotutela della variante e della successiva attestazione di abitabilità. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo travisamento dei fatti, violazione delle garanzie partecipative e superamento del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, oltre al difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, il Tribunale rileva che la difformità tra la superficie accertata in sede di sopralluogo e quella evincibile dagli elaborati progettuali attiene a un profilo meramente formale: entrambi i valori superano il limite massimo di aumento consentito. La contestazione comunale resta fondata sulla realizzazione di un aumento di superficie non consentito dallo strumento urbanistico, né la ricorrente ha allegato elementi idonei a dimostrare il rispetto dei limiti.

Sul terzo motivo, il TAR richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza del 17 ottobre 2017, n. 8, secondo cui il mero decorso del tempo non consuma il potere di annullamento d’ufficio e il termine ragionevole decorre dal momento della scoperta dei fatti posti a fondamento dell’atto di ritiro. Il dies a quo va quindi individuato nel 15 maggio 2019, data del verbale di sopralluogo, e non nell’11 giugno 2018, data del deposito degli elaborati: l’adozione del provvedimento in data 4 febbraio 2020 risulta pertanto tempestiva.

Quanto all’onere motivazionale, la stessa pronuncia dell’Adunanza Plenaria chiarisce che esso si attenua in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, potendo essere soddisfatto mediante il richiamo alle circostanze in fatto e alle disposizioni violate. La non veritiera prospettazione delle circostanze da parte del privato esclude inoltre la configurabilità di un affidamento legittimo.

Nel caso concreto, il riferimento alla violazione dello strumento urbanistico vigente, unitamente alla eccezionale possibilità di ampliare superfici e volumi, costituisce sufficiente ragione di interesse pubblico idonea a sorreggere sul piano motivazionale il provvedimento impugnato. Il ricorso è dunque complessivamente infondato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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