Ottemperanza al giudicato e dissesto: inapplicabile il blocco delle esecuzioni individuali (TAR Calabria n. 373 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito vantato nei confronti dell’amministrazione locale e sorto successivamente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali posto dall’art. 248 T.U.E.L.. L’azione di ottemperanza ex art. 112 ss. c.p.a. è pertanto ammissibile per l’esecuzione del giudicato di condanna alle spese processuali. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento; in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza integrale, assegna un termine e nomina, in caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Sono liquidabili come spese esecutive i soli oneri funzionali alla soddisfazione del credito, dimostrati nel giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1328 del 26.10.2022, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace, ha condannato il Comune al pagamento delle spese dei due gradi, liquidate analiticamente. La sentenza è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato nel novembre 2022.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre al rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione della sentenza. L’amministrazione non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il thema decidendum concerne l’incidenza dello stato di dissesto dichiarato dal Comune con deliberazione consiliare del 13 settembre 2016.
Il punto dirimente è di ordine temporale. Il credito azionato trae origine dalla condanna alle spese processuali disposta con la sentenza del 2022 ed è, dunque, successivo alla declaratoria di dissesto. Da ciò il Tribunale deduce l’inapplicabilità al caso concreto del divieto di avvio o prosecuzione delle azioni esecutive individuali previsto dall’art. 248 T.U.E.L., richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 05.08.2020.
Superato l’ostacolo del dissesto, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, nonostante l’onere probatorio gravasse su di essa. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Quanto alle spese esecutive, il Tribunale accoglie solo in parte la richiesta. Riconosce il rimborso dei diritti di certificazione, rideterminati in Euro 3,92 a fronte degli Euro 19,92 richiesti per le spese di passaggio in giudicato, in quanto solo tale importo risulta dimostrato. Il rimborso del contributo unificato e delle spese professionali resta assorbito nella statuizione di condanna alle spese processuali.
Il dispositivo dichiara l’obbligo di ottemperanza integrale, al netto di quanto già eventualmente corrisposto, e assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega, su istanza della parte ricorrente ed entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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