Scioglimento comunale per mafia: sufficiente il quadro indiziario complessivo (Cons. Stato n. 2861 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di scioglimento degli organi comunali adottato ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000 si fonda su un quadro indiziario unitario, i cui singoli elementi non devono essere valutati isolatamente, ma nella loro convergenza sintomatica diretta a comprovare l’esposizione dell’ente al condizionamento della criminalità organizzata. Le divergenze eventualmente emerse in seno alla commissione di accesso non inficiano la legittimità della misura, spettando al prefetto, prima, e al Ministro dell’interno e al Consiglio dei ministri, poi, il compito di sintetizzare e armonizzare le risultanze istruttorie. La formale conformità dell’azione amministrativa alle disposizioni vigenti non è garanzia di immunità dal pericolo di infiltrazione mafiosa, dovendosi apprezzare anche la mancata adozione delle cautele ulteriori imposte dalla peculiarità delle circostanze. La censura che investa atti endoprocedimentali non recepiti nella proposta ministeriale è ininfluente ai fini del sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2024 con cui, su proposta del Ministro dell’interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di un ente calabrese, con affidamento della gestione a una commissione straordinaria, per la rilevata soggezione dell’amministrazione a forme di ingerenza e pressione della criminalità organizzata.

Gli ex amministratori hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 12736 del 26 giugno 2025. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello al Consiglio di Stato, incentrato su molteplici profili di contraddittorietà della motivazione, sull’asserito svilimento del ruolo della commissione di accesso e sulla contestazione del quadro indiziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la legittimità del decreto dissolutorio. Quanto alla mancata pubblicazione integrale della relazione prefettizia, si osserva che la carenza attiene alla pubblicazione del provvedimento, ossia a un post factum rispetto alla sua adozione, e non alla sua genesi: il vizio eventuale sfugge pertanto al perimetro dell’azione di annullamento, finalizzata a caducare i vizi invalidanti dell’atto. La classificazione della relazione come documento riservato ai sensi dell’art. 42 l. n. 124/2007 trova peraltro autonomo fondamento.

Nel merito del procedimento, il Consiglio di Stato chiarisce che i compiti della commissione di accesso si collocano nella fase iniziale e hanno valore istruttorio: spetta al prefetto la sintesi e l’armonizzazione delle risultanze, anche in presenza di eventuali dissonanze valutative interne. Non è quindi sufficiente la mera divergenza di vedute in seno alla commissione a pregiudicare la coerenza del quadro indiziario, una volta che le successive fasi procedimentali abbiano appianato le divergenze attraverso una ricostruzione logicamente ineccepibile del pericolo di condizionamento.

La Corte affronta poi il tema degli appalti. Il sistematico ricorso all’affidamento diretto a imprese di dubbia affidabilità antimafia non integra una generica disfunzione organizzativa, ma un elemento che depotenzia i meccanismi di difesa dell’ente. Al principio di rotazione si riconosce valore di garanzia solo apparente, potendo esso assumere i contorni di un meccanismo distributivo funzionale a una pax mafiosa. Il Collegio ribadisce che la conformità formale alla normativa non esime dalla valutazione delle cautele “ulteriori” richieste dalle peculiarità del contesto.

Sul piano soggettivo, i collegamenti dei familiari con la ‘ndrangheta e la condanna in primo grado per corruzione elettorale, ancorché emendata dall’aggravante mafiosa, costituiscono elementi sintomatici autonomamente valutabili. Il pericolo di condizionamento non viene meno per la detenzione dei singoli esponenti, poiché la contiguità mafiosa si riferisce all’associazione complessivamente considerata. La sopravvenuta assoluzione in appello è irrilevante, essendo successiva all’adozione del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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