Pianificazione paesaggistica e interesse ad agire: prescrizioni generiche e annullamento nei limiti (TAR Sicilia n. 1306 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di un piano paesaggistico che, per l’ampiezza della scala territoriale, presentino contenuto generico non integrano una lesione diretta, concreta e attuale della sfera giuridica del privato proprietario delle aree. Il loro contenuto precettivo si specifica a valle, nel procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, dove si individua la regola del caso concreto e diviene misurabile il grado effettivo di restrittività della tutela. L’interesse al ricorso avverso la prescrizione presuppone pertanto un provvedimento applicativo che ne espliciti l’incidenza lesiva. Le valutazioni in materia di tutela del paesaggio costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo per errori di fatto, abnormi illogicità o palese travisamento. L’annullamento della disciplina pianificatoria pronunciato nei limiti dell’interesse della parte ricorrente non assume efficacia erga omnes e non travolge l’atto di approvazione nella sua interezza.

Il Fatto

Una società titolare di una raffineria, sita nel territorio di un Comune della provincia di Siracusa, impugna il decreto assessoriale con cui la Regione ha approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17, unitamente alle norme di attuazione. Le doglianze investono le prescrizioni che, per le aree di proprietà o comunque nella disponibilità della ricorrente, confermano o introducono limiti alla realizzazione di opere di completamento, ampliamento o supporto degli impianti esistenti.

In sede di osservazioni al piano la società aveva chiesto l’eliminazione dei divieti relativi al paesaggio locale n. 07 e ai sottopaesaggi interessati, ottenendo solo accoglimenti parziali. Da qui il ricorso, articolato in otto motivi: violazione delle finalità del piano, contraddittorietà rispetto alla valenza riconosciuta al paesaggio industriale, omesso bilanciamento con l’interesse strategico dell’insediamento, sproporzione dei vincoli archeologici, lesione delle garanzie partecipative per le modifiche introdotte in approvazione, disparità concorrenziale, illegittimo divieto generalizzato sulle fasce costiere e omessa VAS. Resiste la Regione; i Comuni intimati non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio antepone una premessa di ordine processuale. L’ampiezza e la genericità delle prescrizioni impugnate rendono problematica l’individuazione dei limiti che ne discendono per l’autonomia privata e, specularmente, la sussistenza dell’interesse al ricorso. Il contenuto precettivo si specifica a valle, nel controllo della Soprintendenza sui singoli progetti: solo il diniego di autorizzazione paesaggistica rende misurabile la restrittività della tutela e legittima l’impugnativa della presupposta prescrizione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sulla centralità del procedimento amministrativo quale sede di bilanciamento in concreto degli interessi, aderente alla specificità dei luoghi, e il proprio precedente sul medesimo piano, che ha distinto il procedimento di approvazione da quelli autorizzatori. Le censure sul merito delle scelte di piano — primo, terzo e sesto motivo — sono respinte: la presenza di insediamenti produttivi non preclude scelte di tutela, e il piano non è chiamato a una mera mediazione tra interessi paesaggistici e preesistenti interessi industriali. Il procedimento ha peraltro consentito correzioni in accoglimento parziale delle osservazioni.

Il secondo e il quinto motivo sono invece fondati. Il Collegio richiama il precedente T.A.R. Catania n. 141 dell’11.01.2024, che ha annullato le prescrizioni sul paesaggio 7.o nei limiti dell’interesse delle ricorrenti: sussiste contrasto con gli obiettivi dell’Accordo di programma per la reindustrializzazione del polo petrolchimico, e il divieto di nuovi impianti rivela un deficit istruttorio. L’annullamento opera ai sensi dell’art. 34, lett. e), cod. proc. amm. nei soli confronti della ricorrente, con esclusione di efficacia erga omnes.

Il settimo motivo è respinto. Lo stato di antropizzazione non giustifica l’obliterazione di ogni tutela, ma semmai il suo rafforzamento; le aree costiere sono in parte ricondotte al regime di recupero, che non preclude gli interventi privati ma li indirizza alla riqualificazione. Il quarto motivo è infondato, avendo l’Amministrazione riperimetrato l’area archeologica. L’ottavo è respinto con rinvio ai precedenti: l’omessa VAS non rende illegittimo il piano paesaggistico. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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