Ottemperanza al decreto ingiuntivo: poteri del giudice amministrativo e spese di registrazione (TAR Sicilia n. 1310 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando del titolo, senza poterlo interpretare né integrare, a pena di sconfinare nel rapporto sostanziale sottostante e di difettare di giurisdizione. Il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto e la relativa scadenza, allegando l’inadempimento, mentre incombe sul debitore l’onere della prova del fatto estintivo ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Rientrano nel perimetro esecutivo le spese di registrazione del titolo, che seguono ex lege la soccombenza sostanziale. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando il titolo già contempli interessi moratori in misura superiore al tasso legale, perché l’ulteriore misura risulterebbe manifestamente iniqua.

Il Fatto

La società ricorrente ottiene dal Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Imprese, un decreto ingiuntivo con cui l’ente locale viene condannato al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi e spese di procedimento. Il provvedimento monitorio viene notificato, non è opposto e viene dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.; quindi è nuovamente notificato all’ente insieme al decreto di esecutorietà.

Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la società agisce per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia. Chiede la declaratoria di inottemperanza, la fissazione di un termine per il pagamento, la condanna alle spese di registrazione, la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ulteriore ritardo, la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.: la notifica del titolo presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio rispetto alla data di notificazione del ricorso confermano il rispetto delle condizioni di procedibilità.

Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta non eseguito e l’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Tribunale richiama il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza di crediti: il creditore prova la fonte e la scadenza del diritto, il debitore il fatto estintivo. Non essendosi costituito, l’ente ha rinunciato a dimostrare l’eventuale sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il passaggio centrale concerne i limiti cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Secondo l’orientamento richiamato, a fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo compie una mera attività esecutiva ed è vincolato al comando contenuto nel titolo. Non può integrare la decisione civile, non può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e non può sindacare il rapporto sottostante, altrimenti si concreterebbe un difetto di giurisdizione. Conseguentemente l’esecuzione disposta riguarda esclusivamente le somme specificate nel titolo.

Nel perimetro esecutivo rientrano anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo. La giurisprudenza amministrativa chiarisce che le ulteriori somme per spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo se necessarie a ottenere la definitività del titolo, alla pubblicazione, all’esame e alla notifica, e che il rimborso dell’imposta di registro segue ex lege la soccombenza, trattandosi di pesi tributari posti automaticamente a carico della parte non vittoriosa.

È invece respinta la domanda di penalità di mora: il decreto ingiuntivo ha già condannato l’ente a corrispondere gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal giorno previsto dalla legge fino al saldo effettivo, quindi in misura superiore al tasso legale. L’ulteriore somma di denaro si sostanzierebbe in una misura manifestamente iniqua, e l’ampia discrezionalità del giudice in materia induce a escludere i presupposti dell’accoglimento. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con ordine di ottemperanza, intervento sostitutivo di un commissario ad acta e condanna dell’ente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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