Preferenze in liste diverse e voto non univoco nelle elezioni comunali minori (TAR Lombardia n. 1002 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale il principio di specificità dei motivi e l’onere della prova sono attenuati: il ricorso è ammissibile quando indichi natura dei vizi, numero presumibile delle schede contestate e sezioni di riferimento, e l’onere probatorio assume carattere indiziario. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il voto si esprime segnando il contrassegno della lista e scrivendo il cognome del candidato consigliere nell’apposita riga; il principio del favor voti consente di ritenere valido il voto non espresso nelle forme di legge se l’autore non è riconoscibile e la volontà è chiara. L’espressione di preferenze nei riquadri di due liste diverse, in assenza di voto disgiunto, rende la volontà non univoca e la scheda è nulla. Parimenti nulla è la scheda in cui la preferenza per un candidato della lista votata sia inserita nel riquadro della lista avversaria, non ricorrendo l’ipotesi di nullità del solo voto di preferenza.

Il Fatto

Nelle elezioni comunali due liste si contendono la carica di sindaco: la Lista n. 1, collegata al ricorrente, e la Lista n. 2, collegata alla controinteressata. All’esito dello scrutinio la Lista n. 1 ottiene 439 voti e la Lista n. 2 ne ottiene 440; l’Ufficio elettorale proclama eletta la candidata della Lista n. 2.

Il candidato della Lista n. 1 impugna il verbale di proclamazione e gli atti prodromici, deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei fatti nella declaratoria di nullità di alcune schede della Sezione n. 1, e chiede la correzione del risultato elettorale. Il Comune e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso; la controinteressata propone ricorso incidentale su una scheda della Sezione n. 2, per la conferma della propria proclamazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Nel giudizio elettorale il principio di specificità dei motivi e dell’onere della prova è attenuato rispetto al giudizio ordinario; l’onere della prova ha carattere indiziario, in ragione dell’obiettiva difficoltà del soggetto che agisce sulla base di semplici informazioni. Restano ferme le esigenze di effettività della tutela sancite dagli artt. 24 e 113 Cost., ma il Collegio avverte che l’accesso alle schede non può diventare strumento per comportamenti opportunistici.

Nel merito il ricorso è infondato. La quasi totalità degli indizi offerti non ha trovato riscontro nella verificazione disposta presso la Prefettura; solo uno ha avuto una qualche corrispondenza nelle schede reperite, ciò che ha consentito di superare il vaglio di ammissibilità.

Il Collegio richiama la regola dell’art. 74, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, che per i comuni sotto i 15.000 abitanti impone il voto al sindaco mediante il contrassegno e la preferenza mediante il cognome del candidato consigliere, temperata dal favor voti desumibile dall’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960. Sulle schede contestate, una riportava due preferenze per candidati della Lista n. 1 scritte nei riquadri di liste diverse; un’altra recava il contrassegno della Lista n. 1 con preferenza per un candidato della stessa lista segnata nel riquadro della Lista n. 2.

In entrambi i casi la volontà dell’elettore non è inequivoca. Nel primo, l’assenza di voto disgiunto e la regola di trasferimento del voto tra consigliere, lista e sindaco rendono l’attribuzione arbitraria. Nel secondo non opera la regola dell’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, perché non si tratta di candidato estraneo inserito nel riquadro della lista votata, ma di candidato della lista votata inserito nel riquadro avversario: la quasi omonimia con il candidato sindaco non giustifica l’errore e il segno può valere come segno di riconoscimento.

Quanto al ricorso incidentale, il segno che interseca l’angolo del riquadro della Lista n. 2 in continuità con una riga esterna è conseguenza involontaria dell’atto di tirare una linea, non manifestazione di volontà. Il rigetto del ricorso principale rende il ricorso incidentale improcedibile; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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