Ottemperanza di sentenza del giudice ordinario impugnata in Cassazione, ricorso inammissibile (TAR Sardegna n. 289 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto innanzi al giudice amministrativo avverso provvedimenti del giudice ordinario è ammissibile solo nei limiti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che richiede sentenze passate in giudicato o provvedimenti ad esse equiparati. La sentenza del giudice ordinario impugnata in Cassazione con giudizio pendente non è idonea a fondare l’azione di ottemperanza, mancando il giudicato. L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. ha funzione meramente interinale e non è equiparabile a una sentenza, essendo priva di attitudine al giudicato. La richiesta di sospensione parziale dell’efficacia esecutiva non integra acquiescenza al capo non impugnato, restando dirimente l’impugnazione integrale della sentenza.
Il Fatto
Il Comune aveva convenuto in giudizio innanzi alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., la società espropriata per opporsi alla stima resa dalla terna peritale a norma dell’art. 21 d.P.R. n. 327/2001. Con sentenza n. 244/2022 la Corte d’Appello aveva determinato l’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione temporanea, ordinando il deposito delle somme presso la Cassa DD.PP.
Proposto ricorso in Cassazione dal Comune, la Corte d’Appello aveva poi sospeso parzialmente l’efficacia esecutiva della sentenza per l’importo eccedente un milione di euro. Il Comune aveva liquidato la minor somma; la società, con diffida, aveva chiesto il pagamento della residua parte, quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna al pagamento della somma residua, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo l’istruttoria disposta con precedente ordinanza, dichiara inammissibile la domanda di esecuzione. Il punto di partenza è l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza solo delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Quanto all’ordinanza della Corte d’Appello, emessa ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., essa non è equiparabile a una sentenza: avendo il solo effetto di sospendere l’esecutività della pronuncia di merito, si caratterizza per una funzione interinale che la priva di attitudine al giudicato. Non contiene alcun dispositivo di accertamento o di condanna.
Quanto alla sentenza n. 244/2022, essa non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata in Cassazione dal Comune, che ha concluso per la cassazione con rinvio e per la rideterminazione delle indennità. Il relativo giudizio risulta pendente.
Il Collegio esclude rilievo alla circostanza che il Comune abbia chiesto, in via cautelare, la sola sospensione parziale della condanna subita. La difesa della ricorrente aveva sostenuto che tale richiesta integrasse acquiescenza al capo della sentenza relativo all’indennità fino alla soglia del milione di euro, con formazione del giudicato sulla relativa statuizione. Per il Tribunale il dato dirimente resta l’impugnazione integrale della sentenza, con giudizio pendente e senza alcuna rinuncia alle domande proposte.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune intimato. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197