L’aumento del carico insediativo impone il contributo di costruzione anche nel restauro (TAR Liguria n. 172 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ogni intervento di trasformazione edilizia che comporti un aumento del carico insediativo a livello urbanistico, con incremento della domanda di servizi nella zona, richiede il rilascio del permesso di costruire e il pagamento del contributo di costruzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’opera. L’aumento del carico urbanistico non si verifica soltanto in caso di modifica della destinazione funzionale dell’immobile, ma anche quando le opere rendano la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone, con più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti. La censura che investa una norma del PUC è inammissibile se il ricorso non è stato notificato all’ente sovraordinato che ha approvato lo strumento urbanistico generale. Il rigetto della domanda di annullamento travolge la domanda di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente conduce in locazione un compendio immobiliare già adibito a sede ospedaliera e dismesso da oltre un decennio. Dopo aver chiesto un permesso di costruire convenzionato per un intervento qualificato di ristrutturazione edilizia, presenta una SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 per un progetto di restauro e risanamento conservativo, che si differenzia dal precedente solo per l’eliminazione della demo-ricostruzione di due piccoli corpi di fabbrica.

Il Comune di Costarainera inibisce l’esecuzione dei lavori con atto definitivo, ritenendo dovuti il contributo di costruzione, il permesso di costruire convenzionato e il reperimento o la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali in base alla scheda norma del PUC. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il principio generale in materia di oneri di urbanizzazione: ogni trasformazione che incida sul carico insediativo genera la necessità del titolo oneroso, perché l’amministrazione sopporta spese aggiuntive per compensare la maggiore domanda di servizi. L’aumento non discende solo dal mutamento di destinazione, ma anche dalla capacità dell’opera di attrarre più utenti.

Nel caso concreto, la nuova struttura socio-sanitaria prevede 99 posti letto contro i 68 del vecchio ospedale, con ampliamento delle aree ambulatoriale e riabilitativa. Il dato è sufficiente a configurare l’aumento del carico insediativo, anche prescindendo dal lungo periodo di inutilizzo dell’immobile. La qualificazione operata dal privato non vincola il giudice: la censura sul primo motivo è infondata.

Il secondo motivo, diretto contro la scheda norma del PUC che imporrebbe il permesso convenzionato per ogni intervento, è inammissibile per difetto di notifica alla Regione Liguria, ente che ha approvato lo strumento urbanistico generale. La contestazione in via diretta di una previsione urbanistica richiede la integrazione del contraddittorio con l’autorità sovraordinata.

Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude l’incongruenza della motivazione: il richiamo alle vicende del procedimento precedente è marginale, mentre le ragioni dell’inibitoria si riferiscono in modo inequivoco alla soluzione progettuale segnalata con la SCIA. Il quarto motivo è infondato, perché la documentazione attesta ripetute occasioni di interlocuzione, rimaste infruttuose, e l’adozione dell’atto risponde alla scadenza del termine procedimentale; irrilevante è l’orario di trasmissione. Il quinto motivo non prospetta vizi di legittimità e, comunque, l’esito negativo dipende dall’impossibilità giuridica di accedere all’esonero dagli oneri, non da un atteggiamento ostruzionistico.

Il rigetto della domanda di annullamento comporta la reiezione della pretesa risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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