Annullamento in autotutela del parere sanitario regionale senza motivazione sull’interesse pubblico (TAR Calabria n. 1329 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, reso ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, esige una motivazione che renda oggettivamente verificabile il presupposto contestato e dia conto dell’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro dell’atto favorevole. La violazione della distanza minima da altro laboratorio accreditato non è sindacabile se l’amministrazione non individua la struttura rispetto alla quale il requisito si assume violato. Il richiamo a una riprogrammazione della rete dei laboratori solo avviata e non conclusa non integra, di per sé, l’interesse pubblico prevalente sull’affidamento del privato. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di secondo grado, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, non è sanata dall’art. 21-octies legge n. 241/1990, quando l’atto discende da valutazione discrezionale. La correttezza dell’azione amministrativa impone la consumazione del potere consultivo con l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione procedente, salvo che sopravvenga la conoscenza di elementi che scalfiscano radicalmente il contenuto del parere.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto alla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, l’autorizzazione a realizzare un Punto di Prelievo Esterno nel Comune di Castrolibero. Il Dipartimento regionale ha espresso parere positivo con nota del 23 maggio 2023; il Comune ha quindi autorizzato la realizzazione dell’opera e la società ha domandato l’autorizzazione sanitaria all’esercizio.
Con nota del 26 ottobre 2023 la Regione ha annullato in autotutela il parere di compatibilità, richiamando la riprogrammazione in corso della rete dei laboratori e il mancato rispetto della distanza minima di venti chilometri da un laboratorio accreditato. Il Comune ha poi revocato l’autorizzazione sanitaria con nota del 6 novembre 2023. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad Acta, estraneo alla procedura di autorizzazione sanitaria che l’art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. n. 502/1992 assegna alla competenza regionale. Nel merito accoglie il ricorso, incentrando la decisione sul secondo motivo, ritenuto dirimente.
Il provvedimento regionale si regge su due argomenti: la riprogrammazione in corso e la violazione della distanza minima. Quanto al primo, il Tribunale osserva che l’amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto, senza che rilevi l’avvio, non concluso, di un processo di revisione. Il mero riferimento alla riprogrammazione non conclusa non può sostanziare l’interesse pubblico prevalente richiesto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990. L’insufficienza motivazionale è tanto più evidente perché la stessa Regione aveva in precedenza giudicato il Punto di Prelievo compatibile con la programmazione sanitaria.
Quanto al secondo argomento, il Collegio rileva che il rispetto della distanza chilometrica non è oggettivamente verificabile: l’amministrazione non ha individuato la struttura già accreditata rispetto alla quale il requisito sarebbe violato. L’assenza di tale indicazione impedisce ogni controllo, tanto al privato quanto al giudice, sulla correttezza dell’esercizio dell’autotutela.
È poi fondata la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado. Il preavviso ex art. 7 legge n. 241/1990 assume rilievo rafforzato proprio quando si annulla un atto favorevole. Non opera il riparo dell’art. 21-octies, perché il provvedimento nasce da una valutazione discrezionale legata all’avvio della riprogrammazione.
Infine, il Tribunale condivide in astratto la tesi della consumazione del potere consultivo con l’adozione dell’atto finale da parte del Comune, temperata dal canone di ragionevolezza nei casi di sopravvenuta conoscenza di elementi radicalmente nuovi. Nel caso concreto, però, tali presupposti non sono stati evidenziati, per la mancata illustrazione trasparente delle ragioni dell’autotutela. L’illegittimità del provvedimento regionale si riflette in via derivata sulla revoca comunale, che ne costituisce l’unico presupposto. Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna della Regione alle spese.
Nota della Redazione
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