Piano casa, silenzio assenso escluso e ampliamento riferito al singolo edificio (Cons. Stato n. 3769 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di c.d. piano casa l’istanza volta al rilascio del titolo non è riconducibile al paradigma del silenzio assenso, ma integra una fattispecie di silenzio-inadempimento: l’istituto di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001 opera unicamente per il rilascio dei titoli edilizi ordinari. La previsione espressa del silenzio assenso per la diversa ipotesi di conferenza di servizi regionale conferma, a contrario, che in mancanza di analogo richiamo l’istituto non trova applicazione. Il beneficio volumetrico del piano casa va riferito al singolo edificio e non può essere calcolato sommando gli ampliamenti di distinti edifici per concentrarli su uno solo di essi, essendo irrilevante l’unicità del proprietario. Non è consentito qualificare gli immobili come edifici distinti ai fini del calcolo e considerarli un unico complesso ai fini della localizzazione degli aumenti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare composto da sei edifici in linea, ciascuno con ingresso, particella catastale e numero civico autonomi, ha presentato istanza di permesso di costruire ai sensi del c.d. piano casa. L’intervento prevedeva l’integrale demolizione e ricostruzione con ampliamento di uno solo dei sei edifici, destinato a diventare un fabbricato di sei piani fuori terra con volumetria comprensiva delle superfici premiali calcolate su tutti gli edifici.

La società ha proposto azione di accertamento del silenzio assenso sulla istanza e, in via subordinata, di annullamento del diniego opposto dall’amministrazione. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, escludendo l’applicabilità del silenzio assenso e ritenendo legittimo il diniego per violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), l.r. n. 21 del 2009, avendo la ricorrente calcolato il beneficio sull’intero edificio anziché sul singolo. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il primo motivo, con cui l’appellante sostiene l’applicabilità del silenzio assenso in virtù del richiamo contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, l.r. n. 21 del 2009. Il collegio richiama il consolidato orientamento che esclude l’istituto in materia di piano casa (Cons. Stato, sez. IV, n. 5508 del 2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 3002 del 2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 1563 del 2026).

L’argomento dell’appellante viene rovesciato: proprio la previsione espressa del silenzio assenso per la diversa ipotesi di conferenza di servizi regionale, non ricorrente nella specie, conferma che in mancanza di un richiamo analogo l’istituto non può applicarsi. La censura è quindi infondata.

Il secondo motivo concerne la qualificazione degli immobili. L’appellante rivendica l’autonomia funzionale dei sei edifici e sostiene la facoltà di convogliare le superfici premiali di tutti su uno solo di essi. La Corte richiama l’art. 3, comma 1, lett. c), l.r. n. 21 del 2009, che consente l’ampliamento nel limite del 20 per cento per gli edifici a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio.

Poiché vengono in rilievo sei edifici autonomi, l’ampliamento consentito va riferito al singolo edificio, senza possibilità di sommare gli aumenti dei distinti immobili per concentrarli su uno solo, essendo irrilevante l’unicità del proprietario. Non giova il richiamo alla norma sulla localizzazione dell’ampliamento, che ammette il corpo edilizio separato: tale previsione presuppone la legittimità dell’ampliamento a monte e richiede l’impossibilità di costruire in adiacenza o in aderenza, la compromissione dell’armonia estetica del fabbricato e il carattere accessorio e pertinenziale del nuovo manufatto, requisiti che nella specie non sussistono.

La Corte esclude quindi la scomposizione prospettata dall’appellante: non si possono trattare gli immobili come edifici distinti per il calcolo dei benefici volumetrici e come un unico complesso per la localizzazione della somma degli aumenti. L’appello è respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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